Cassazione Civile, Ordinanza n. 27873/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva annullato gli avvisi di accertamento Tarsu solo per le annualità 2008 e 2009 e li aveva invece confermati per il periodo 2010-2012. La fattispecie riguardava un immobile abitativo acquistato nel 2008 e asseritamente inutilizzabile fino al completamento della ristrutturazione e all'attivazione della fornitura idrica nel settembre 2009. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione delle norme sulla Tarsu e del regolamento comunale, sostenendo che l'immobile e il locale cantina non fossero tassabili anche per gli anni successivi, perché la residenza vi era stata trasferita solo nel 2012 e i mobili solo nel 2013. Con il secondo motivo ha denunciato la mancata applicazione della riduzione di un terzo della tassa per immobile occupato da un solo soggetto. Con il terzo motivo ha lamentato l'illegittima tassazione di una superficie superiore a quella effettiva e la classificazione di una stanza come ufficio. Con il quarto motivo ha contestato la compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la CTR aveva accertato in fatto che l'inutilizzabilità dell'immobile era provata solo fino alle annualità 2008 e 2009, mentre per gli anni successivi i locali erano utilizzabili e quindi tassabili; la censura tendeva in realtà a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mescolava violazione di legge e rivalutazione dei fatti, ed era inoltre carente di autosufficienza, non essendo stata indicata in modo puntuale la tempestiva deduzione della domanda di riduzione d'imposta nel processo di merito. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché mirava a rimettere in discussione accertamenti di fatto sulla superficie imponibile e sulla destinazione dei locali. Il quarto motivo è stato respinto perché la compensazione delle spese era coerente con l'accoglimento solo parziale della domanda originaria; inoltre in appello le controparti non avevano svolto difese e il giudice di secondo grado non aveva disposto diversamente sulle spese del grado. La Corte ha anche dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto; il vizio motivazionale, nel testo applicabile ratione temporis, riguarda l'omesso esame di fatti decisivi.
La non assoggettabilità alla Tarsu presuppone l'effettiva e accertata inutilizzabilità dei locali, che nel caso concreto la CTR ha escluso per le annualità successive al 2009.
Norma invocata per sostenere l'applicazione dell'agevolazione/riduzione d'imposta; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e per la sua componente fattuale.
art. 10 Regolamento per l'applicazione della Tarsu nel Comune di Afragola
Richiamato quale base dell'esenzione per i locali non utilizzabili; la Corte ha valorizzato l'accertamento di fatto contrario compiuto dal giudice di merito.
art. 12 Regolamento comunale
Norma richiamata per la riduzione di un terzo della tassa in caso di immobile occupato da un solo soggetto; la questione è stata ritenuta inammissibile per mancata specifica allegazione processuale.
art. 13 Regolamento comunale
Invocato per contestare la superficie tassabile e la classificazione di alcuni locali; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti.
Richiamato per affermare il divieto di novità delle eccezioni anche nel processo tributario.
Norma sulle spese di lite, richiamata nel motivo respinto; la Corte ha ritenuto legittima la regolazione delle spese in presenza di accoglimento solo parziale.
La compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata dall'accoglimento parziale della domanda originaria e quindi non censurabile.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
È citata come legge modificativa dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di Tarsu, l'esenzione o l'esclusione dal tributo per locali non utilizzabili presuppone un accertamento in fatto dell'effettiva e totale inutilizzabilità del bene; se il giudice di merito ne limita temporalmente la prova, la censura di legittimità non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una diversa ricostruzione della fattispecie concreta; quando la doglianza mira al riesame dei fatti, il motivo è inammissibile.
- La denuncia di omessa pronuncia o di mancato esame di un'agevolazione tributaria è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico dove e quando la questione sia stata tempestivamente proposta nei gradi di merito, in ossequio al principio di autosufficienza e al divieto di nova nel processo tributario.
- Le contestazioni sulla superficie imponibile o sulla classificazione catastale/funzionale dei locali, se impostate come violazione di legge ma dirette a contestare l'apprezzamento del fatto, non sono scrutinabili in cassazione.
- La compensazione delle spese è legittima quando la domanda sia stata accolta solo parzialmente; in tale ipotesi il giudice può tener conto della soccombenza reciproca o parziale senza incorrere in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
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