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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07511/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratrici)

La controversia

Le ricorrenti avevano ottenuto in primo grado il riconoscimento dell'illegittimità dei contratti a termine stipulati tra il 2006 e il 2011 con l'ente locale, con condanna di quest'ultimo al risarcimento pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ciascuna lavoratrice. La Corte d'appello, riformando la decisione, aveva invece respinto la domanda ritenendo che, pur essendo illegittima la clausola di termine per mancanza di indicazione delle ragioni giustificative, la successiva assunzione a tempo indeterminato dal 20.12.2012 fosse satisfattiva di ogni pretesa, richiamando la giurisprudenza sulla stabilizzazione nel comparto scuola. Con il ricorso per cassazione le lavoratrici hanno sostenuto: 1) che la disciplina applicabile non era quella del comparto scuola statale, ma quella generale del d.lgs. n. 368/2001, e che le deroghe introdotte nel 2011 e nel 2013 riguardavano solo il personale scolastico statale o, comunque, non avevano efficacia retroattiva; 2) che la legge n. 107/2015 e Cass. n. 22552/2016, richiamate dalla Corte territoriale, non erano applicabili alle scuole comunali e non escludevano il risarcimento nel caso di stabilizzazione avvenuta da parte dello stesso ente locale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della disciplina applicabile alla fattispecie nella cornice del d.lgs. n. 368/2001 e dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, escludendo l'estensione automatica alla scuola comunale della disciplina speciale dettata per il personale delle scuole statali. Ha però censurato la sentenza impugnata perché non aveva verificato se la stabilizzazione del 2012 fosse idonea a neutralizzare il danno secondo il criterio della necessaria 'stretta correlazione' tra abuso e assunzione a tempo indeterminato. La Corte ha quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Roma, che dovrà riesaminare la domanda risarcitoria applicando il principio per cui la stabilizzazione ha effetto riparatorio solo se avviene nei ruoli dello stesso ente autore dell'abuso ed è effetto diretto e immediato della sequenza abusiva; in assenza di tale correlazione, il danno non è automaticamente escluso.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 368/2001

    È stata ritenuta la disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie, per valutare la legittimità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato.

  • art. 1 d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato per la dedotta violazione in tema di contratto a termine e ragioni giustificative dell'apposizione del termine.

  • art. 5 d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti dell'illegittima reiterazione dei contratti a termine.

  • l. n. 249/2000

    Richiamata dai ricorrenti, ma senza svolgere nella decisione un ruolo autonomo centrale.

  • l. n. 107/2015

    Ritenuta non applicabile alla scuola comunale; la disciplina speciale sul reclutamento riguardava le sole scuole statali e non elideva automaticamente il danno nel caso concreto.

  • d.l. n. 70/2011, art. 9, comma 18

    Ha introdotto un comma 4-bis nell'art. 10 del d.lgs. n. 368/2001, ma la Corte ha affermato che tale novella era limitata al reclutamento nel comparto scuola statale e non estensibile alla scuola comunale.

  • art. 10, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    Prevista esclusione dall'applicazione del decreto per le supplenze del personale docente e ATA; la Corte ha escluso che la disciplina si applicasse alla scuola comunale se non nei limiti espressamente introdotti dal legislatore successivamente.

  • d.l. n. 54/2013, art. 10, comma 4-bis, terzo periodo

    Ha introdotto deroghe per il personale in causa, ma senza efficacia retroattiva, secondo la ricostruzione prospettata dai ricorrenti e condivisa nel ragionamento della Corte quanto al perimetro temporale.

  • d.l. n. 101/2013, art. 4, comma 11

    Ha inserito nell'art. 10, comma 4-bis, il periodo che estende le deroghe agli asili nido e alle scuole dell'infanzia degli enti locali, a partire dal 10 settembre 2013.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte ha affermato che, fino alla norma di esclusione sopravvenuta, la legittimità del ricorso al contratto a termine da parte dell'ente locale andava verificata alla luce dei commi 1 e 2, ammettendo forme flessibili solo per esigenze temporanee ed eccezionali e non per fabbisogni ordinari.

  • d.lgs. n. 75/2017, art. 36, comma 5-quinquies

    Ha escluso l'applicazione dell'art. 36 al reclutamento del personale docente, educativo e ATA a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali.

  • d.l. n. 4/2006, conv. in l. n. 80/2006

    Richiamato come momento di evoluzione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, nel senso di imporre alle PA il ricorso prioritario a rapporti a tempo indeterminato per il fabbisogno ordinario.

  • d.l. n. 113/2016, art. 17, conv. in l. n. 160/2016

    Ha dettato una disciplina speciale delle assunzioni del personale delle scuole dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali, in analogia con la l. n. 107/2015.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico privatizzato, l'illegittima reiterazione di contratti a termine non è automaticamente sanata dalla successiva assunzione a tempo indeterminato del lavoratore: la stabilizzazione ha efficacia riparatoria solo se esiste una stretta correlazione soggettiva e oggettiva tra l'abuso commesso e l'immissione in ruolo.
  • La stretta correlazione richiede che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dello stesso ente che ha posto in essere la condotta abusiva e che costituisca l'effetto diretto e immediato della sequenza di contratti illegittimi.
  • L'assunzione a tempo indeterminato all'esito di una procedura concorsuale, anche se riservata ai soli dipendenti già assunti a termine, non equivale di per sé a stabilizzazione riparatoria sufficiente ad escludere il danno.
  • Per il personale educativo degli asili nido e delle scuole dell'infanzia gestite dagli enti locali, la disciplina speciale prevista per il comparto scuola statale non si applica automaticamente; la legittimità dei contratti a termine va verificata secondo le norme generali sul lavoro flessibile nel pubblico impiego, nei limiti temporali delle deroghe espressamente introdotte dal legislatore.
  • Le pubbliche amministrazioni possono ricorrere a contratti a tempo determinato solo per esigenze temporanee ed eccezionali, non per soddisfare il fabbisogno ordinario, che deve essere coperto mediante assunzioni a tempo indeterminato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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