Cassazione Civile, Ordinanza n. 35954/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società in difficoltà economica aveva presentato domanda di concordato preventivo e, nell'ambito della procedura, era stata formulata dal commissario giudiziale una proposta di transazione fiscale ai sensi della legge fallimentare. La Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate aveva espresso parere negativo sulla proposta; la società aveva impugnato il diniego davanti alla commissione tributaria provinciale. Nel frattempo, l'Agenzia delle Entrate ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo che fosse affermata la giurisdizione del giudice ordinario/fallimentare, sostenendo che la controversia rientrasse nella procedura concorsuale e non nella giurisdizione tributaria. La società resistente ha invece sostenuto la giurisdizione del giudice tributario. Il Procuratore generale ha concluso per la giurisdizione tributaria, chiedendo una revisione dell'orientamento recente delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione e, nel merito, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, inteso come giudice competente delle procedure concorsuali. Ha valorizzato la natura concorsuale e ancillare del subprocedimento di transazione fiscale rispetto al concordato preventivo, escludendo che il diniego dell'Agenzia delle Entrate integri una controversia affidata al giudice tributario. Ha inoltre compensato le spese del procedimento per la peculiarità del momento in cui il ricorso è stato proposto.
Norme richiamate
richiamato per il deposito della documentazione nella procedura di concordato preventivo
disciplinava la transazione fiscale come subprocedimento inserito nella procedura concorsuale
richiamato nel ricorso come norma che ancora la competenza del tribunale fallimentare nelle procedure di accordo di ristrutturazione
citato come parte del sistema che conferma la prevalenza dell'interesse concorsuale
art. 48, comma 5, D.L. n. 125/2020
richiamato come indice normativo della concentrazione della cognizione presso il tribunale fallimentare
art. 80, comma 3, D.L. n. 125/2020
richiamato insieme all'art. 48, comma 5, quale conferma della disciplina concorsuale della transazione fiscale
richiamato per la riforma della disciplina concorsuale e della transazione fiscale
L. n. 232/2016, art. 1, comma 81
indicata come novella che ha reso obbligatorio il subprocedimento di trattamento dei crediti tributari nella procedura madre
richiamato come segno dell'intento legislativo di concentrare davanti al tribunale fallimentare le questioni della transazione fiscale
Massime di principio
- La controversia sul diniego o sul parere negativo reso dall'Amministrazione finanziaria in materia di transazione fiscale, quando la proposta è inserita in un concordato preventivo o in altra procedura concorsuale, appartiene alla giurisdizione ordinaria del tribunale fallimentare e non a quella tributaria.
- La transazione fiscale costituisce un subprocedimento ancillare e funzionalmente servente rispetto alla procedura concorsuale principale, sicché le questioni relative al voto o al dissenso dell'Erario vanno trattate nel medesimo plesso giurisdizionale che governa la procedura madre.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, non assume rilievo la natura tributaria del credito, ma la collocazione sistematica della controversia nell'ambito della procedura concorsuale e la prevalenza dell'interesse concorsuale su quello fiscale.
- La disciplina sopravvenuta che consente l'omologazione anche in caso di mancata adesione dell'Erario non è utilizzata per applicare retroattivamente nuove regole, ma come conferma dell'orientamento sistematico che accentra davanti al giudice concorsuale le controversie sulla transazione fiscale.
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