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Sentenza

Sentenza n. 125/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sez. IV 18 dicembre 2024 n.10181, che ha pronunciato sui ricorsi nn.1155/2024 e 1247/2024 R.G. proposti per la riforma della sentenza T.a.r. Lombardia Milano sez. I 4 luglio 2023 n.1780, che a sua volta aveva pronunciato sul ricorso n.531/2021 R.G. integrato da motivi aggiunti, proposto per l’annullamento: (ricorso principale) delle seguenti deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio di ambito di Como, concernenti le tariffe del gestore salvaguardato Lereti S.p.a., come comunicate con nota 22 gennaio 2021 prot. n.361: a) della deliberazione 19 gennaio 2021 n.4, relativa agli anni dal 2012 al 2019; b) della deliberazione 19 gennaio 2021 n.5, relativa agli anni dal 2020 al 2023; c) della deliberazione 19 gennaio 2012 n.6, relativa all’articolazione tariffaria; e delle seguenti deliberazioni del Consiglio provinciale di Como: d) della deliberazione 9 marzo 2021 n.9, pubblicata all’albo pretorio dal 12 marzo 2021, che approva le predisposizioni tariffarie del predetto gestore salvaguardato per gli anni 2012-2019; e) della deliberazione 9 marzo 2021 n.10, pubblicata all’albo pretorio dal 12 marzo 2021, che approva le predisposizioni tariffarie del predetto gestore salvaguardato per gli anni 2020-2023; f) della deliberazione 9 marzo 2021 n.11, pubblicata all’albo pretorio dal 12 marzo 2021, che approva l’articolazione tariffaria del predetto gestore salvaguardato; g) della nota 11 marzo 2021 prot. 1480, di preavviso di rigetto dell’istanza 25 novembre 2020 e prot. n.4491 del 26 novembre 2020 presentata dal predetto gestore salvaguardato per il riconoscimento delle partite pregresse relative ai periodi precedenti al trasferimento all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente- ARERA delle funzioni di regolazione e controllo del settore, (I motivi aggiunti, depositati il giorno 1 marzo 2022) h) della deliberazione 21 dicembre 2021 n.52 del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio di ambito di Como, che ha respinto in parte l’istanza 25 novembre 2020 e prot. n.4491 del 26 novembre 2020 di cui sopra; (II motivi aggiunti, depositati il giorno 24 agosto 2022) i) della deliberazione 5 luglio 2022 n.49 del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio di ambito di Como, avente ad oggetto le modalità di riparto e fatturazione agli utenti delle somme riconosciute a titolo di partite pregresse per gli anni 2010-2011; e in ogni caso degli atti presupposti;

Giustizia amministrativa202504491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenza non definitivaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2024 n. 10181, che aveva definito gli appelli relativi al riconoscimento di conguagli tariffari e partite pregresse del servizio idrico integrato

Esito

RIMESSIONE

La controversia

La società ha proposto revocazione della precedente sentenza del Consiglio di Stato deducendo cinque errori di fatto revocatori e riproponendo, nella fase rescissoria, le domande relative al riconoscimento di conguagli tariffari per gli anni 2001-2009 e 2010-2011. In particolare, ha lamentato che la sentenza revocanda avesse omesso di pronunciarsi sulla richiesta, formulata nella memoria d’appello, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE, con riguardo all’interpretazione dell’art. 9 della direttiva 2000/60/CE e al principio del recupero integrale dei costi del servizio idrico. Ha inoltre dedotto l’omesso esame di una questione di legittimità costituzionale, l’erronea ricostruzione dell’oggetto della propria istanza amministrativa e della competenza dei Comuni o dell’Ufficio d’ambito, l’erronea esclusione dell’efficacia interruttiva della prescrizione attribuita ai formulari CIPE e l’erronea conferma delle deliberazioni tariffarie. Nella fase rescissoria ha chiesto il riconoscimento delle partite pregresse per il periodo 2001-2009, sostenendo che l’art. 31 della deliberazione ARERA n. 643/2013/R/Idr., la disciplina nazionale e il regime tariffario CIPE dovessero essere interpretati alla luce del principio europeo del full cost recovery; ha prospettato, in subordine, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 154 d.lgs. 152/2006.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso nella fase rescindente, ritenendo fondato e assorbente il primo motivo. L’omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia costituisce errore di fatto revocatorio, poiché il Consiglio di Stato è giudice di ultima istanza obbligato a provvedere sulla richiesta e l’omissione equivale a omessa pronuncia su una domanda o eccezione. La richiesta era stata effettivamente formulata nella memoria d’appello, non risultava esaminata dalla sentenza revocanda e non riguardava un punto sul quale quella sentenza avesse pronunciato. Non vi era inoltre giudicato sulla questione, poiché la sentenza di primo grado non l’aveva specificamente affrontata. L’errore è stato ritenuto decisivo, in quanto l’eventuale incompatibilità della disciplina nazionale con l’art. 9 della direttiva 2000/60/CE avrebbe potuto condurre a un esito opposto della controversia. La Sezione ha altresì ritenuto sussistenti i presupposti per il rinvio pregiudiziale: rilevanza della questione, assenza di precedenti specifici della Corte di giustizia e non evidente soluzione della questione, anche considerando che la direttiva quadro lascia agli Stati membri discrezionalità nella scelta delle modalità di tariffazione, purché sia rispettato l’obbligo di recupero dei costi. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, la sentenza revocanda è stata annullata e dovrà essere sostituita nella fase rescissoria. Gli altri motivi rescindenti sono stati dichiarati improcedibili per difetto di interesse; il motivo relativo all’omessa questione di costituzionalità è stato ritenuto, in via meramente incidentale, inammissibile perché volto a denunciare un errore di diritto, non deducibile con la revocazione. La decisione sulle domande rescissorie è stata rinviata, previa separata ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Richiama, per la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo, i motivi previsti dall’art. 395 c.p.c.; è applicato insieme all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. per l’errore di fatto revocatorio.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale, quando la richiesta sia stata effettivamente formulata e non esaminata, può integrare errore di fatto revocatorio, se decisivo e non riguardante un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato.

  • art. 267 TFUE

    Impone al giudice nazionale di ultima istanza di provvedere sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; l’omissione di tale pronuncia è equiparata all’omessa pronuncia su una domanda o eccezione.

  • art. 9 direttiva 2000/60/CE

    Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga».

    La questione interpretativa sottoposta riguarda se tale disposizione imponga il recupero integrale dei costi del servizio idrico anche per gestioni soggette al precedente regime CIPE. La Sezione ha ritenuto non evidente la soluzione, poiché la direttiva quadro consente agli Stati membri discrezionalità nella scelta delle modalità di tariffazione.

  • art. 154 d.lgs. 152/2006

    È indicato dalla ricorrente come parametro della questione di legittimità costituzionale concernente il recupero dei costi del servizio idrico; la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché ritenuta inammissibile in revocazione quale errore di diritto.

  • art. 31 deliberazione ARERA n. 643/2013/R/Idr.

    Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all’Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d’Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all’Autorità.

    Costituisce la base regolatoria invocata per il riconoscimento delle partite pregresse; la questione della sua applicazione alle gestioni ex CIPE è stata ritenuta rilevante ai fini del rinvio pregiudiziale.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia del Consiglio di Stato, quale giudice nazionale di ultima istanza, su una richiesta effettivamente formulata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE integra, in presenza degli ulteriori presupposti di decisività e non controversia del punto, un errore di fatto revocatorio ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale non è coperta dal giudicato interno quando la sentenza di primo grado non abbia specificamente esaminato la questione europea; pertanto, non sussiste un onere di proporre appello su una pronuncia che non vi è stata.
  • Ai fini del rinvio pregiudiziale, la questione è rilevante quando la sua soluzione può determinare un esito diverso del giudizio; l’assenza di precedenti specifici della Corte di giustizia e la non manifesta evidenza della soluzione soddisfano l’ulteriore requisito dell’assenza di ragionevole dubbio interpretativo.
  • La direttiva 2000/60/CE è una direttiva quadro che, pur imponendo il rispetto dell’obbligo di recupero dei costi dei servizi idrici, lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella scelta delle concrete modalità di tariffazione e non impone necessariamente un modello tariffario uniforme.
  • L’accoglimento della revocazione per un errore revocatorio decisivo comporta l’annullamento della sentenza impugnata e la necessità di sostituirla nella fase rescissoria; gli ulteriori motivi rescindenti diventano improcedibili per difetto di interesse quando non possano apportare una maggiore utilità.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoRevocazione e opposizione di terzoRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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