Cassazione Civile, Ordinanza n. 24212/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una revisione di accertamenti doganali relativi a diverse operazioni di importazione di banane. L'amministrazione doganale aveva revocato un'agevolazione daziaria collegata all'impiego di titoli AGRIM e aveva recuperato i diritti doganali ritenuti dovuti con avviso di accertamento suppletivo e di rettifica. La contribuente aveva impugnato gli atti; il giudizio si era sviluppato anche in relazione a precedenti atti emessi da un ufficio doganale poi ritenuto territorialmente incompetente, rispetto ai quali la questione centrale riguardava se la notificazione del processo verbale di revisione e dei successivi avvisi avesse interrotto la prescrizione e se il giudizio instaurato contro quegli atti, poi annullati, avesse comportato la sospensione del termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva. Con il ricorso per cassazione l'ADM ha dedotto, primo, la violazione delle norme in tema di prescrizione e della disciplina doganale, sostenendo che il procedimento giudiziario promosso dalla contribuente avesse determinato la sospensione del termine ex art. 2945, comma 2, c.c. e art. 221 CDC; secondo, la violazione della legge sul procedimento amministrativo, assumendo che l'atto emesso dall'ufficio incompetente fosse comunque annullabile e non nullo, con effetti giuridici fino all'annullamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudizio instaurato contro gli atti doganali avesse prodotto l'effetto interruttivo permanente della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo ha definito, anche se tale giudizio si era concluso con l'annullamento degli atti per incompetenza dell'ufficio emittente. Ha richiamato l'art. 2943 c.c. e l'art. 2945, comma 2, c.c., osservando che la prescrizione non corre fino al giudicato ogni volta che l'interruzione sia avvenuta mediante la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, salvo il caso di estinzione del processo. Ha inoltre affermato che la disciplina doganale speciale non esclude, ma integra, quella generale. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo, relativo alla natura del vizio di incompetenza dell'atto amministrativo. La sentenza della Corte di giustizia tributaria è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso
art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990
richiamato dalla ricorrente quale norma della disciplina doganale applicabile ratione temporis
art. 221, comma 4, del CDC
richiamato quale disposizione che disciplina la sospensione del termine per la comunicazione dell'obbligazione doganale durante il ricorso
art. 84 del TULD
invocato dalla ricorrente nella censura sulla disciplina doganale applicabile ratione temporis
"La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo"
la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio interrompe la prescrizione
"Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio"
opera l'effetto interruttivo permanente della prescrizione sino al giudicato della sentenza che definisce il giudizio
individuata come unica deroga all'effetto interruttivo permanente, in caso di estinzione del processo
richiamato dalla ricorrente come base della costituzione in mora idonea a interrompere la prescrizione
art. 221 del Reg. 2913/92
la disciplina doganale speciale è stata letta come compatibile e integrativa rispetto alla disciplina generale della prescrizione
art. 21-octies l. n. 241 del 1990
richiamato nel secondo motivo per sostenere che il vizio di incompetenza renda l'atto annullabile e non nullo
art. 21-nonies l. n. 241 del 1990
richiamato nel secondo motivo in tema di autotutela e natura del vizio amministrativo
Massime di principio
- Quando la prescrizione è interrotta dalla notificazione di un atto introduttivo di giudizio, opera l'effetto interruttivo permanente e il termine non ricomincia a decorrere fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce quel giudizio, anche se la decisione non affronta il merito ma risolve questioni pregiudiziali o processuali.
- L'unica deroga generale all'effetto interruttivo permanente è l'estinzione del processo; la mera conclusione del giudizio con annullamento dell'atto impugnato non fa venir meno la sospensione del decorso del termine prescrizionale fino al giudicato.
- La disciplina speciale in materia doganale sulla sospensione del termine per la comunicazione dell'obbligazione doganale si coordina con la disciplina codicistica generale sulla prescrizione e non la sostituisce, salvo espressa incompatibilità.
- Ai fini della prescrizione, ciò che rileva è l'esistenza e la pendenza del giudizio instaurato con l'atto interruttivo, non la sorte finale del provvedimento amministrativo impugnato, quando il processo non sia stato estinto.
- La questione sulla natura del vizio di incompetenza dell'atto amministrativo resta assorbita se il termine prescrizionale risulta comunque sospeso o interrotto sino al giudicato del processo promosso contro quell'atto.
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