Cassazione Civile, Ordinanza n. 34365/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto la condanna del Fondo di Garanzia presso l'INPS al pagamento di alcune ultime mensilità di retribuzione rimaste insolute al termine del rapporto di lavoro con una società poi fallita. La Corte d'appello aveva escluso l'intervento del Fondo ritenendo che le mensilità richieste non rientrassero nel periodo di dodici mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, poiché tra il tentativo obbligatorio di conciliazione e il fallimento era decorso un intervallo non utile e non era stata proposta alcuna azione giudiziale prima dell'apertura della procedura. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.lgs. 80/1992, degli artt. 410 e 412-bis c.p.c. e degli artt. 2964 ss. c.c., sostenendo che il tentativo di conciliazione obbligatorio dovesse essere considerato iniziativa idonea a far valere in giudizio il credito, con effetto interruttivo della prescrizione e sospensivo della decadenza, tale da collocare le ultime tre mensilità nel periodo protetto dal Fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia, il segmento temporale di dodici mesi va ancorato a un'iniziativa del lavoratore che sia giudiziale o comunque inserita nell'accertamento del credito in sede concorsuale, oppure che sfoci in un titolo esecutivo utilizzabile contro il datore di lavoro. Il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. ha natura stragiudiziale e non può essere equiparato a una domanda giudiziale, se non per limitati effetti interruttivi non rilevanti nel caso. Ne è conseguita la conferma del diniego del Fondo e la condanna del ricorrente alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80
individua il presupposto e l'ambito dell'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento dei crediti di lavoro insoluti del datore insolvente
fondamento normativo del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS
il tentativo obbligatorio di conciliazione ha natura stragiudiziale e non vale come iniziativa giudiziale idonea a far decorrere il periodo rilevante per la garanzia del Fondo
richiamato dal ricorrente in relazione alla procedibilità e agli effetti dell'iniziativa conciliativa, ma ritenuto non decisivo nel caso
invocati dal ricorrente per sostenere effetti interruttivi/sospensivi, ma la Corte esclude che ciò basti a rendere il tentativo di conciliazione equiparabile a domanda giudiziale
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 2, primo comma, d.lgs. 80/1992
la collocazione degli ultimi tre mesi di retribuzione va verificata rispetto a un'iniziativa del lavoratore che sia effettivamente idonea a far valere in giudizio il credito
Massime di principio
- Ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia per le ultime retribuzioni insolute, il termine di dodici mesi deve essere calcolato a ritroso rispetto a un'iniziativa del lavoratore che abbia natura giudiziale o che sia inserita in un procedimento di accertamento del credito rilevante in sede concorsuale, non già rispetto a qualsiasi mera iniziativa stragiudiziale.
- Il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. è un atto stragiudiziale: non equivale a domanda giudiziale e, di per sé, non è idoneo a spostare il dies a quo utile per l'accesso alla garanzia del Fondo, salvo gli effetti interruttivi eventualmente previsti dalla legge in contesti diversi e non pertinenti.
- Per ottenere la copertura del Fondo di Garanzia, il credito deve essere collegato a un'attivazione processuale o concorsuale effettiva; non basta che il lavoratore abbia avviato una fase preliminare o amministrativa di composizione della lite.
- Quando il ricorso per cassazione censura la mancata inclusione delle mensilità nel periodo utile, occorre verificare se l'atto invocato dal lavoratore sia realmente assimilabile a un atto giudiziale: in difetto, il motivo è infondato.
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