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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27978/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare del 1995 relativo a un appartamento, nel quale era previsto il pagamento di una somma qualificata come caparra confirmatoria e il saldo del prezzo anche mediante accollo di mutuo. La promissaria acquirente deduceva che, dopo il preliminare, erano emerse ulteriori iscrizioni ipotecarie sul bene e che il promittente venditore non aveva provveduto a cancellarle nonostante diffida; chiedeva quindi la risoluzione del preliminare e la condanna al doppio della caparra o, in subordine, alla restituzione della somma versata. Il promittente venditore, oltre a contestare l’inadempimento, sosteneva che la somma iniziale non fosse una vera caparra ma un finanziamento del padre della controparte e che il preliminare avesse funzione di garanzia di quel prestito, con conseguente nullità per patto commissorio. Nei gradi di merito la domanda della promissaria acquirente fu accolta, qualificando la pretesa come recesso ex art. 1385 c.c. e riconoscendo il diritto al doppio della caparra. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. per erronea valutazione della prova della dazione della caparra e per aver dato rilievo a documenti e non alle testimonianze; 2) violazione dell’art. 2744 c.c. e dell’art. 1385 c.c. per non avere verificato che il preliminare fosse in realtà negozio di garanzia di un debito preesistente; 3) violazione degli artt. 1385 e 1454 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per la riqualificazione della domanda da risoluzione in recesso, che il ricorrente assumeva tardiva e inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte territoriale aveva fondato l’accertamento della dazione della caparra su documenti ritenuti già sufficienti, senza fare leva sulle testimonianze; ha ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo come erronea attribuzione dell’onere della prova, non come contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il ricorrente, sotto l’etichetta di violazione di legge, mirava in realtà a una nuova valutazione di fatto sulla natura del negozio, senza indicare specifici errori interpretativi del contratto. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che il giudice di merito può qualificare la domanda in base al petitum sostanziale: nel caso concreto la parte attrice aveva sin dall’inizio chiesto la condanna alla restituzione del doppio della caparra a seguito della diffida ad adempiere, sicché la domanda era correttamente interpretata come recesso ex art. 1385 c.c. e non come azione di risoluzione con risarcimento integrale. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di questa norma è deducibile in cassazione solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella cui spetta per legge, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio o l’esito dell’accertamento di fatto.

  • art. 2744 c.c.

    Il divieto di patto commissorio non è integrato per il solo fatto che un preliminare di vendita sia collegato a esigenze di liquidità del venditore; occorre dimostrare che il negozio abbia effettiva funzione di garanzia di un debito preesistente.

  • art. 1385 c.c.

    La caparra confirmatoria conserva la sua natura quando dal complessivo tenore del contratto risulti la volontà delle parti di attribuirle la funzione propria di garanzia e di liquidazione convenzionale del danno in caso di inadempimento; la richiesta del doppio della caparra può essere qualificata come recesso anche se la parte abbia usato il termine risoluzione.

  • art. 1454 c.c.

    La diffida ad adempiere può costituire il presupposto fattuale dell’esercizio del rimedio connesso alla caparra confirmatoria, ma nel caso concreto la domanda è stata interpretata come recesso e non come azione ex art. 1454 c.c. in senso autonomo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione o di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede che la qualificazione della domanda abbia oltrepassato i confini del petitum sostanziale; qui, invece, la riqualificazione è stata ritenuta coerente con la richiesta di condanna al doppio della caparra.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra errori di diritto, nullità processuali ed errori di fatto o di motivazione, sottolineando che le doglianze del ricorrente miravano in realtà a un nuovo esame del merito non consentito in sede di legittimità.

  • art. 13 D.P.R. 115/2002

    È richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o totale infondatezza dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è denunciabile in cassazione soltanto se il giudice abbia invertito l’onere della prova; non è invece consentito trasformare il motivo in una critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione del fatto compiuta dal merito.
  • La natura di caparra confirmatoria si desume dall’interpretazione complessiva del contratto e non è esclusa dalla circostanza che la somma sia stata consegnata poco prima della stipula o da un terzo, se il regolamento negoziale evidenzia la volontà di attribuirle funzione di garanzia e di liquidazione convenzionale del danno.
  • Il divieto di patto commissorio presuppone che il negozio sia effettivamente strutturato come garanzia di un debito; non basta una mera connessione economica tra vendita e esigenze di finanziamento del venditore.
  • Nella controversia relativa a caparra confirmatoria e rimedi per inadempimento, la domanda va qualificata in base al petitum sostanziale: la richiesta del doppio della caparra indica esercizio del recesso ex art. 1385 c.c., anche se la parte usa il termine risoluzione.
  • La riqualificazione della domanda da parte del giudice di merito non viola l’art. 112 c.p.c. quando resta entro il contenuto sostanziale della pretesa originariamente dedotta.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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