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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26870/2021 del 04/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto eletto consigliere comunale ha impugnato la decisione che aveva negato la convalida della sua elezione, deducendo di non trovarsi in una situazione di incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 6, d.lgs. n. 267 del 2000, perché i debiti fiscali verso il comune non sarebbero stati liquidi ed esigibili. Il tribunale aveva respinto il ricorso; in appello, il gravame era stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e, comunque, ritenuto infondato perché la contestazione sull'esigibilità dei crediti non appariva comprensibile alla luce della dedotta ricezione degli avvisi di accertamento e dell'ingiunzione fiscale. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., per avere la corte d'appello erroneamente qualificato come aspecifico l'appello; 2) violazione dell'art. 63, nn. 4 e 6, d.lgs. n. 267 del 2000, per avere ritenuto sussistente l'incompatibilità senza prova della preventiva notifica della cartella di pagamento e/o della sua mancata impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che l'appello, per come riportato nella sentenza impugnata, conteneva comunque una critica sufficientemente specifica alla decisione di primo grado, sicché la motivazione della corte territoriale sul difetto di specificità non era corretta. Tuttavia ha ritenuto che il secondo motivo non fosse pertinente rispetto alla ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione di appello: il motivo introduceva infatti una questione nuova, relativa alla mancata prova della preventiva notifica della cartella e della sua mancata impugnazione, che non risultava dedotta né nel giudizio di primo grado né nell'atto di appello. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese, senza applicare l'ulteriore contributo unificato perché il processo ne era esente.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 1, n. 6, d.lgs. n. 267 del 2000

    viene richiamato come base normativa della dedotta incompatibilità del consigliere comunale per la situazione di debito verso l'ente; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché dichiara inammissibile il ricorso

  • art. 342 c.p.c.

    la specificità dei motivi di appello può essere soddisfatta anche mediante riproposizione delle stesse ragioni già svolte in primo grado, purché l'atto consenta di comprendere con certezza le censure rivolte alla decisione impugnata

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973

    è richiamato come norma che prevede la perdita di efficacia dell'ingiunzione fiscale o dell'iscrizione a ruolo se l'espropriazione non inizia entro un anno dalla notifica al debitore; nel caso concreto la tesi difensiva era stata formulata in termini diversi da quelli poi dedotti in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.lgs. n. 115 del 2002

    la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché il processo era esente da tale obbligo

  • art. 63, n. 4, d.lgs. n. 267 del 2000

    è menzionato nel ricorso come disposizione asseritamente violata, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione di merito su tale norma

Massime di principio

  • Ai fini della specificità dell'appello ex art. 342 c.p.c. non è necessario introdurre argomentazioni nuove rispetto al primo grado, purché l'atto, nel suo complesso, consenta di individuare con chiarezza le censure rivolte alla sentenza impugnata.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata e si fonda invece su una questione nuova, mai dedotta nei gradi di merito.
  • La critica in cassazione non può essere costruita su una ricostruzione dei fatti o delle allegazioni diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, quando ciò comporti lo spostamento del thema decidendum rispetto ai gradi precedenti.
  • Se il giudizio è esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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