Cassazione Civile, Ordinanza n. 33648/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva subito un avviso di accertamento per maggiori Ires, Irap, interessi e sanzioni relativi all’anno 2008. In primo grado il ricorso era stato accolto e l’Ufficio condannato alle spese. In appello la società contestava solo la liquidazione delle spese di primo grado, ritenuta inferiore a quanto dovuto secondo il D.M. n. 55/2014, mentre l’Agenzia proponeva appello incidentale sul raddoppio dei termini di accertamento. La CTR rigettava entrambi gli appelli e compensava le spese del grado. La società ricorreva in cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione delle norme sulle spese processuali per avere la CTR determinato erroneamente lo scaglione tariffario, negato il compenso per la fase cautelare e per la fase di trattazione/istruttoria; con il secondo contestava la compensazione delle spese di appello per asserita soccombenza reciproca, sostenendo che la lite verteva principalmente sul merito fiscale e che la questione spese era solo accessoria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente alla mancata liquidazione dei compensi per la fase cautelare e per la fase di trattazione/istruttoria, ritenendo invece inammissibile la censura sul valore della controversia e infondata la doglianza sul livello di liquidazione entro lo scaglione. Ha affermato che, nel processo tributario, le spese della fase cautelare vanno liquidate con il provvedimento che definisce quella fase e conservano efficacia fino a diversa statuizione nel merito; ha inoltre ribadito che il compenso per la fase istruttoria/trattazione spetta quando la fase sia effettivamente svolta e che la mera produzione documentale in altra fase non basta a escluderlo. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale base della regola della soccombenza nella liquidazione delle spese
richiamato in relazione alla compensazione delle spese
disciplinante le spese nel processo tributario e, al comma 2-quater, la liquidazione delle spese della fase cautelare con l’ordinanza che decide sull’istanza
art. 43, comma 3, DPR n. 600/1973
richiamato nel contenzioso originario sull’eccezione di illegittimità del raddoppio dei termini
stabilisce criteri e fasce di aumento o diminuzione rispetto ai valori medi per la liquidazione dei compensi
indica il criterio di determinazione del valore della controversia ai fini dello scaglione tariffario
richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla liquidazione delle spese
Massime di principio
- Nel sistema di liquidazione dei compensi professionali secondo il D.M. n. 55/2014, il giudice deve muoversi entro i parametri medi e gli scostamenti previsti; se la liquidazione resta compresa nel minimo e nel massimo risultanti dalla tabella, non è necessaria una motivazione specifica sull’entità, salvo che il giudice si discosti ulteriormente dai parametri.
- Nel processo tributario, le spese della fase cautelare devono essere liquidate con il provvedimento che decide sull’istanza cautelare e tale regolazione conserva efficacia anche nella successiva sentenza di merito, salvo espressa diversa statuizione.
- Ai fini della liquidazione del compenso per la fase istruttoria/trattazione, la voce tariffaria è dovuta quando la fase sia stata effettivamente svolta; non è corretto escluderla solo perché non risultino specifici atti istruttori o perché documenti siano stati prodotti in altra fase del giudizio.
- La produzione documentale nella fase introduttiva non esclude, di per sé, il riconoscimento del compenso per la fase istruttoria o di trattazione, ove la causa sia stata effettivamente trattata in quella sede.
- La determinazione del valore della controversia per lo scaglione tariffario deve essere effettuata secondo il criterio previsto dalla disciplina delle spese, senza sovrapporre automaticamente grandezze processuali diverse, come il valore ai fini del contributo unificato, se ciò non trova riscontro nella specifica disciplina applicabile.
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