Cassazione Civile, Ordinanza n. 07118/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti erano terzi datori di ipoteca a garanzia di un mutuo contratto da una società con un istituto di credito. Dopo aver estinto anticipatamente il debito, incaricarono un notaio di predisporre l'atto di cancellazione dell'ipoteca e sostennero che la banca avesse prestato il consenso con colpevole ritardo. Nel frattempo, alcuni mesi prima, avevano promesso in vendita l'immobile gravato da ipoteca; il ritardo nella cancellazione avrebbe impedito la stipula del definitivo entro il termine pattuito e li avrebbe esposti all'azione del promissario acquirente per restituzione dell'acconto e risarcimento danni, poi definita con transazione. In appello fu riformata la decisione di primo grado favorevole agli attori, perché mancava la prova che il notaio avesse trasmesso alla banca, già ad agosto, l'atto da assentire, e quindi mancava la prova del momento in cui la banca aveva ricevuto la richiesta e del conseguente ritardo colpevole. Con il ricorso per cassazione gli eredi deducevano: 1) violazione degli artt. 2878 e 2882 c.c., sostenendo che l'obbligo della banca di consentire la cancellazione era rimasto inadempiuto per tardivo assenso; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la prova della tempestiva comunicazione alla banca risultasse dal pagamento del bollo e dalla relazione del notaio; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia il versamento effettuato sul conto indicato dalla banca per la cancellazione dell'ipoteca, che avrebbero dovuto ritenere sintomatico del ritardo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, perché la Corte d'appello non aveva negato l'obbligo della banca di assentire alla cancellazione, ma aveva escluso la prova del colpevole ritardo nell'adempimento, difettando la dimostrazione del momento in cui la banca avesse ricevuto l'atto da sottoscrivere. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio, contrapponendo una diversa lettura dei fatti a quella del giudice di merito. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile, poiché sotto l'etichetta di omesso esame censurava in realtà l'apprezzamento di un documento riservato al giudice di merito, che aveva motivatamente escluso la sua decisività. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come norma sulla cancellazione dell'ipoteca; la Corte non ne discute il contenuto in sé, ma ribadisce che l'obbligo di assentire della banca non esonera il debitore dall'onere di provare la richiesta e il ritardo nel consenso.
richiamato dai ricorrenti come base dell'obbligo della banca di prestare consenso alla cancellazione dell'ipoteca; la Corte precisa che tale obbligo sussiste, ma non implica un dovere della banca di attivarsi autonomamente.
evocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte lo ritiene inidoneo a fondare una censura che mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte afferma che spetta al debitore ipotecato dimostrare quando e come abbia chiesto il consenso alla cancellazione per poter imputare alla banca un ritardo colpevole.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di cancellazione di ipoteca, la banca ha l'obbligo di prestare il consenso alla cancellazione quando richiesta, ma non ha un dovere di attivarsi autonomamente: chi agisce per il ritardo deve provare di aver formulato la richiesta e il momento in cui questa è pervenuta alla banca.
- La censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a ribadire un principio astratto senza misurarsi con il difetto di prova posto a base della decisione.
- Non è ammissibile, in cassazione, proporre sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame una diversa lettura delle prove documentali o una nuova valutazione del compendio istruttorio, se il giudice di merito ha motivato sul punto.
- L'onere di provare il colpevole ritardo nell'adempimento grava sulla parte che lo allega, e la prova deve riguardare non solo l'esistenza dell'obbligo, ma anche il momento di insorgenza dell'obbligo di agire della controparte rispetto alla richiesta ricevuta.
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