Cassazione Penale, Ordinanza n. 04965/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata nei limiti in cui era stata oggetto di ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur assolvendolo dal reato contestato al capo E), ha confermato nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011 e 99, 455 c.p. I motivi erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla dichiarazione di penale responsabilità, ritenuta dal ricorrente erronea; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato proscioglimento/derubricazione nell'art. 457 c.p., sostenendo che la fattispecie corretta sarebbe stata quella relativa alla ricezione successiva della falsità; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, censurato in modo generico. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, il secondo manifestamente infondato perché la distinzione tra artt. 453/455 c.p. e art. 457 c.p. dipende dal momento della consapevolezza della falsità della moneta, e il terzo motivo generico e quindi inammissibile per difetto dei requisiti di specificità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio censurabile ... è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento
Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia in contrasto con massime di esperienza o con altre affermazioni della decisione; nel caso concreto la sentenza impugnata non presentava un vizio siffatto.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Richiamato come parametro del controllo di legittimità sulla motivazione, che la Corte ha ritenuto non violato dalla sentenza impugnata.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'impugnazione deve indicare specificamente gli elementi posti a base della censura; la doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta generica e quindi inammissibile.
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
Norma incriminatrice tra quelle per cui la condanna è stata confermata in appello e non oggetto di accoglimento in cassazione.
Richiamato nel dispositivo di condanna confermata in appello, quale circostanza/aggravante associata al reato contestato.
Fattispecie ritenuta configurabile in relazione alla detenzione/spaccio di monete falsificate, in quanto richiede che la consapevolezza della falsità sussista al momento della ricezione della moneta.
Escluso dalla Corte perché presuppone che la consapevolezza della falsità intervenga successivamente alla ricezione della moneta, evenienza non ricorrente nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è rilevante solo se la motivazione della sentenza impugnata presenti un effettivo contrasto logico con massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento; non basta una mera riproposizione di dissenso valutativo sulla ricostruzione dei fatti.
- In tema di monete falsificate, la distinzione tra le fattispecie di ricezione/detenzione/spaccio e quella successiva alla ricezione dipende dal momento in cui l'agente acquisisce la consapevolezza della falsità: se la consapevolezza è presente già al momento della ricezione, non è configurabile la fattispecie che presuppone una scoperta successiva.
- Una doglianza sul trattamento sanzionatorio deve essere specifica e indicare gli elementi concretamente censurati; la critica meramente assertiva o indeterminata è inammissibile per difetto di specificità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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