Cassazione Civile, Ordinanza n. 22228/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Due lavoratori avevano ottenuto in primo grado e in appello l’accertamento del diritto a essere inquadrati nel livello retributivo B3 anziché nel livello B1 attribuito dalla società all’esito dell’armonizzazione della classificazione professionale seguita alla confluenza di ex rami d’azienda nella nuova società. La corte territoriale aveva ritenuto che l’accordo aziendale del 18 settembre 2012 richiamasse integralmente l’art. 27 del CCNL Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 e che, per stabilire la confluenza nei livelli retributivi, dovesse considerarsi l’anzianità di servizio maturata nella specifica mansione di macchinista e non l’anzianità complessiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1373 c.c. in relazione all’interpretazione dell’art. 27 CCNL AF 20.07.2012, dell’accordo 18.09.2012 e della normativa aziendale correlata, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente attribuito all’art. 27 una funzione esclusiva di regolazione dei criteri di confluenza e che, invece, dagli accordi aziendali emergesse l’esclusione di un rinvio integrale a tale disposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che non era in discussione l’interpretazione dell’art. 27 del CCNL, ma quella di accordi sindacali di diverso livello, la cui interpretazione resta accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Ha quindi ribadito che il controllo di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni ermeneutici e della coerenza logica della motivazione, non potendo la parte limitarsi a proporre una lettura alternativa del testo negoziale. Conseguentemente, la sentenza impugnata è rimasta ferma, con condanna della società alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come canone ermeneutico contrattuale la cui violazione può essere denunciata in cassazione solo se la censura individui specificamente il modo in cui il canone sia stato disatteso; non è sufficiente opporre una diversa lettura del testo negoziale.
Utilizzato quale regola di interpretazione sistematica dei contratti; la sua violazione non è configurabile quando il giudice di merito abbia scelto una delle possibili letture dell’accordo.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne svolge un’autonoma analisi, limitandosi a respingere la censura nel suo complesso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può tradursi nella mera richiesta di una diversa interpretazione dell’accordo quando si controverte dell’esegesi di accordi collettivi di livello diverso dal CCNL.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L’interpretazione di accordi collettivi di livello diverso dal contratto collettivo nazionale integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente incongrua.
- Quando il testo negoziale consenta più letture plausibili, non sussiste violazione degli artt. 1362 ss. c.c. per il solo fatto che il giudice di merito abbia preferito una delle interpretazioni possibili.
- La censura di violazione delle regole ermeneutiche deve indicare in modo specifico il canone applicato erroneamente e le ragioni dell’asserito errore; non è ammissibile limitarsi a contrapporre una diversa interpretazione del medesimo accordo.
- Nel giudizio di legittimità, il controllo sulla motivazione relativa all’interpretazione contrattuale resta circoscritto alla coerenza logico-giuridica della decisione e, nel sistema attuale, al rispetto della soglia del minimo costituzionale.
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