Cassazione Civile, Ordinanza n. 01236/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società poi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo straordinario, ai sensi dell'art. 15-bis del d.P.R. n. 602/1973, per il recupero di maggiori imposte relative all'anno 2003, oltre sanzioni, ritenendo sussistente un fondato pericolo per la riscossione. La contribuente aveva impugnato la cartella, e i giudici di merito avevano accolto la censura di difetto di motivazione, osservando che l'atto si limitava a indicare il pregresso accertamento senza esplicitare le ragioni della deroga al ruolo ordinario e quindi senza consentire alla società di contestare la valutazione di urgenza. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e degli artt. 11, 12 e 15-bis del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il richiamo al precedente avviso di accertamento, già allegato alla cartella, sarebbe bastato a soddisfare l'obbligo motivazionale; che il fondato pericolo per la riscossione avrebbe natura oggettiva; e che, in ogni caso, lo stato di procedura concorsuale del debitore integrerebbe di per sé il pericolo richiesto per l'iscrizione straordinaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'iscrizione a ruolo straordinario è una procedura eccezionale che consente la riscossione dell'intero credito tributario non definitivo solo quando sia motivatamente indicato, nell'atto di riscossione, il fondato pericolo per la riscossione. Il semplice richiamo o allegazione del precedente avviso di accertamento è sufficiente a motivare la pretesa impositiva, ma non esonera l'Amministrazione dall'onere di esplicitare, sia pure sinteticamente, le ragioni della scelta del ruolo straordinario e della ritenuta sussistenza del pericolo per la riscossione. La Corte ha inoltre escluso che la sola pendenza della procedura concorsuale elimini tale onere motivazionale o renda automaticamente giustificata l'iscrizione straordinaria. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e non sono state poste spese, essendo la controparte rimasta intimata. È stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per la soccombenza di parte ammessa a prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina l'iscrizione a ruolo straordinario, consentita per il recupero dell'intero credito tributario non definitivo in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
art. 11 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
fondato pericolo per la riscossione
La formazione del ruolo straordinario richiede la sussistenza di un pericolo fondato e non un'affermazione aprioristica o generica dell'urgenza.
art. 12, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il ruolo deve contenere, in mancanza dell'avviso di accertamento, una motivazione anche sintetica della pretesa; il richiamo all'atto presupposto non esonera dall'indicare le ragioni della deroga al ruolo ordinario.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione degli atti della riscossione impone di rendere conoscibili al contribuente le ragioni della pretesa e, per il ruolo straordinario, anche le ragioni del pericolo per la riscossione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne esclude l'applicazione nel caso di soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 15-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Viene richiamato anche per il collegamento tra iscrizione straordinaria e riscossione integrale del credito tributario.
Massime di principio
- L'iscrizione a ruolo straordinario costituisce una deroga eccezionale alla regola del ruolo ordinario e richiede una specifica motivazione sulla sussistenza del fondato pericolo per la riscossione.
- Il richiamo al precedente avviso di accertamento o la sua allegazione soddisfano l'obbligo motivazionale solo quanto alla pretesa impositiva, ma non anche quanto alle ragioni che giustificano la procedura straordinaria di riscossione.
- Lo stato di assoggettamento del debitore a procedura concorsuale non comporta automaticamente l'obbligo o la legittimità dell'iscrizione a ruolo straordinario, restando necessario che l'Amministrazione espliciti le ragioni concrete della scelta.
- Il diritto di difesa del contribuente esige che l'atto di riscossione indichi, anche in forma sintetica, gli elementi che sorreggono la valutazione del periculum per la riscossione, così da consentire una contestazione specifica.
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