Cassazione Civile, Ordinanza n. 09826/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una giornalista dipendente nei confronti del datore di lavoro per ottenere l’accertamento del diritto alla qualifica e al trattamento economico di "inviato speciale", con decorrenza dal gennaio 2010 e conseguenti differenze retributive. La Corte d’appello aveva accolto la domanda ritenendo che l’attività svolta nel programma televisivo "Porta a Porta" avesse connotazione redazionale propria di una testata giornalistica, che il collocamento formale presso la testata TG1 non fosse decisivo e che, ai fini del requisito temporale previsto dall’accordo integrativo RAI/Usigrai, il biennio dovesse computarsi dall’inizio effettivo delle mansioni e non in base al solo biennio solare gennaio-dicembre. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 11 CCNLG, perché l’incarico di inviato speciale richiederebbe un conferimento scritto del direttore e la Corte d’appello avrebbe attribuito indebitamente a un programma televisivo la natura di testata; (2) violazione degli artt. 1362 e 1372 c.c. e dell’art. 9 L. n. 10/1985, per avere equiparato il programma a una testata e per avere male interpretato l’art. 7 dell’accordo integrativo, che presupporrebbe l’inserimento del giornalista in una testata; (3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché l’inquadramento nella testata TG1 sarebbe stato soltanto formale e l’attività si sarebbe svolta all’esterno della testata, in una struttura priva del direttore di testata; (4) violazione dell’art. 1362, comma 2, c.c. in relazione all’art. 1379 c.c., perché i verbali della Commissione paritetica avrebbero confermato che il requisito dei due anni solari andava riferito al periodo di maturazione del diritto secondo il testo dell’accordo, e non a un diverso criterio di decorrenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: i primi due perché le censure non denunciavano veri errori di diritto, ma contestavano apprezzamenti di merito della Corte territoriale sulla natura del programma e sull’inserimento della lavoratrice nella testata; il terzo perché riguardava un fatto e una valutazione probatoria non sindacabili in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che l’interpretazione dell’art. 7 dell’accordo integrativo era stata svolta dal giudice di merito con corretta applicazione dei canoni ermeneutici letterale, sistematico e della comune intenzione delle parti desumibile dai comportamenti successivi, e che la lettura accolta dalla Corte d’appello era plausibile e quindi non censurabile in cassazione. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11 CCNLG
"ai giornalisti ai quali siano assegnate come mansioni ordinarie quelle di prestare la propria opera in servizi di inviato speciale..."
La norma è stata letta nel sistema con l’accordo integrativo come disciplina del trattamento dell’inviato speciale; la Corte ha escluso che la censura riguardasse una sua falsa interpretazione, poiché la questione decisa era l’accertamento in fatto dello svolgimento delle mansioni.
art. 7 dell’accordo integrativo RAI/Usigrai
"al giornalista incaricato per iscritto dal direttore..."; "l’assegnazione dell’incarico... potrà avvenire a condizione che nei due anni solari immediatamente precedenti il giornalista abbia effettuato almeno novanta giornate di trasferta per ciascun anno"
La Corte ha ritenuto che la clausola consenta di accertare lo svolgimento di fatto delle mansioni di inviato speciale anche in assenza di un atto scritto di nomina e che il requisito temporale dei "due anni solari" vada inteso come periodo biennale decorrente dall’inizio effettivo delle mansioni, secondo un’interpretazione letterale, sistematica e coerente con la finalità della disposizione.
non presente testualmente oltre al richiamo in motivi e motivazione
È stata richiamata come canone di interpretazione del contratto; la Corte ha affermato che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato il significato letterale e la comune intenzione delle parti anche attraverso comportamenti successivi.
non presente testualmente oltre al richiamo in motivi
È stata evocata nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione, poiché la decisione impugnata non aveva alterato il contenuto vincolante dell’accordo.
non presente testualmente oltre al richiamo in motivi
È stata richiamata nel quarto motivo, ma la Corte ha escluso un errore interpretativo della clausola negoziale.
art. 9 L. n. 10/1985
non presente testualmente oltre al richiamo in motivi
È stata menzionata quale norma sulla articolazione della RAI in reti e testate, senza che la Corte ne ravvisasse violazione.
non presente testualmente oltre al richiamo in motivazione
È il parametro sostanziale richiamato per l’accertamento del diritto al riconoscimento della qualifica/mansioni superiori.
non presente testualmente oltre al richiamo in motivazione e dispositivo
Le spese sono state poste a carico della parte soccombente secondo il criterio della soccombenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non presente testualmente oltre al richiamo nei motivi
È stato il parametro formale dei motivi di legittimità per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non presente testualmente oltre al richiamo nel terzo motivo
È stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile poiché diretta a contestare valutazioni di merito.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non presente testualmente oltre al richiamo finale
È stato applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare come violazione di legge una doglianza che, in realtà, contesta l’accertamento di fatto del giudice di merito sulla natura concreta dell’attività svolta o sull’inserimento del lavoratore in una determinata struttura organizzativa.
- L’assenza di un atto scritto di conferimento dell’incarico non impedisce, di per sé, l’accertamento giudiziale dello svolgimento di fatto delle mansioni superiori quando la disciplina collettiva consenta di ricavare requisiti e trattamento da una situazione lavorativa concretamente svolta.
- L’interpretazione degli accordi collettivi e degli atti negoziali è riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica/incoerente; non basta prospettare una lettura alternativa più favorevole.
- Quando una clausola contrattuale consente più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra interpretazioni entrambe possibili non è sindacabile in cassazione se sorretta da criteri ermeneutici corretti e da motivazione congrua.
- I comportamenti successivi delle parti e degli organi paritetici possono essere utilizzati come indici dell’intenzione comune per interpretare una clausola negoziale, specie quando chiariscano la portata di espressioni temporali o di criteri applicativi della disciplina collettiva.
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