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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40163/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) vizio di diritto contestando la valutazione della recidiva ai fini della prescrizione (otate sugli artt. 157 e ss. c.p. e sul calcolo del termine lungo di cui all'art. 161 c.p.); 2) censura sulla qualificazione giuridica della condotta (la difesa sosteneva che si fosse configurato il reato di truffa, non il furto aggravato, essendovi stata consegna spontanea del bene); 3) vizio di motivazione per mancata valutazione del grado di insidiosità richiesto per l'aggravante. Il motivo sulla qualificazione del fatto (secondo motivo) è stato ritenuto assorbente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per il secondo motivo e ha riclassificato la condotta come truffa (art. 640 c.p.), ritenendo che l'imputato abbia ottenuto il possesso delle casse di rame mediante una rappresentazione falsa che ha indotto la vittima a consegnarle spontaneamente, senza che si sia inserita un'azione successiva caratterizzata da usurpazione unilaterale. Una volta ricondotta la fattispecie a truffa, il termine massimo di prescrizione, aumentato per la recidiva, è risultato maturato il 23/05/2021; pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte ha qualificato la condotta come truffa perché il possesso è stato ottenuto mediante una falsa rappresentazione che ha indotto la vittima a consegnare spontaneamente il bene, senza che si inserisse un'azione ulteriore di usurpazione unilaterale

  • artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. (fattispecie originariamente contestata: furto e furto aggravato)

    La sentenza impugnata aveva qualificato i fatti come furto aggravato; la Corte di Cassazione ha però ritenuto più corretta la qualificazione come truffa nei termini esposti

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato nella discussione sulla recidiva e sui termini di prescrizione: la difesa aveva dedotto che la recidiva rileva solo ai fini del termine breve, mentre la Corte ha comunque tenuto conto della recidiva nel calcolo della durata complessiva della prescrizione

  • art. 161 cod. pen.

    Norma sul termine di prescrizione 'lungo'; la questione della sua corretta modulazione rispetto alla recidiva è stata sollevata ma risultata assorbita dalla riclassificazione del reato

  • art. 63, comma quarto, cod. pen.

    Rinvocato dalla difesa come criterio mitigatore applicabile alla recidiva; la Corte ha comunque considerato la recidiva nella determinazione della durata massima della prescrizione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma processuale citata in relazione ai motivi di impugnazione (lett. b) e e)); la Corte ha esaminato i motivi secondo le previsioni di legge e ritenuto fondato quello sulla qualificazione giuridica

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020

    Richiamato nelle conclusioni del Pubblico Ministero che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il reato era estinto per prescrizione; la Corte ha accolto l'esito di estinzione per prescrizione

  • art. 16 d.l. 228 del 2021

    Citato nelle conclusioni del P.M. in relazione alla declaratoria di estinzione per prescrizione ai sensi delle norme sopravvenute; comunque la decisione si è basata sul decorso del termine di prescrizione ricostruito dalla Corte

Massime di principio

  • Quando la vittima consegna spontaneamente un bene indotta in errore da una falsa rappresentazione, la fattispecie più coerente è la truffa (art. 640 c.p.), salvo che tra la consegna e l'impossessamento si inserisca un'azione successiva e autonoma dell'agente caratterizzata da usurpazione unilaterale: in tal caso può configurarsi furto aggravato.
  • Per distinguere truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento è essenziale valutare se l'atto dispositivo della vittima produca direttamente l'esito dell'impossessamento oppure se vi sia un ulteriore comportamento dell'agente che si sostituisce alla volontà del proprietario.
  • La recidiva incide sulla determinazione della durata massima della prescrizione; se, ricostruito correttamente il termine prescrizionale, questo è spirato prima della decisione finale, la sentenza può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Il pubblico ministero può richiedere l'annullamento senza rinvio quando risulti che il reato è estinto per prescrizione, anche alla luce di norme intervenute (es. disposizioni emergenziali) che influenzino la decorrenza o la durata della prescrizione.
  • In impugnazione/cassazione, questioni processuali o di qualificazione giuridica capaci di incidere sul termine di prescrizione possono essere decisive: la Corte di legittimità può così modificare la qualificazione del reato e, conseguentemente, il computo prescrizionale.

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