Cassazione Penale, Sentenza n. 37111/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, con sentenza del 20 febbraio 2025 resa all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato per detenzione illecita di sostanza stupefacente di lieve entità. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 17 dicembre 2025, aveva riformato la decisione, riducendo per il reato in giudizio la pena da quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa a un anno di reclusione e 4.000 euro di multa, e aveva unificato tale reato in continuazione con altri reati della stessa natura già definiti con sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di Massa del 9 maggio 2024, divenuta irrevocabile, per i quali era stata inflitta la pena di due anni e otto mesi di reclusione e 4.000 euro di multa. Il Procuratore generale ha proposto un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., denunciando la violazione dell'art. 81, comma 2, c.p. e l'erronea applicazione dell'art. 187 disp. att. c.p.p.: la Corte territoriale avrebbe individuato come più grave il reato oggetto del giudizio, benché, dopo la riduzione della pena, fosse stato sanzionato meno severamente del reato già giudicato irrevocabilmente; inoltre, avrebbe determinato aumenti per la continuazione tali da fissare la pena complessiva al di sotto di quella già inflitta per il reato che avrebbe dovuto essere considerato più grave. La Corte di cassazione ha rilevato anche d'ufficio che, essendo stata riconosciuta la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, c.p., l'aumento per la continuazione non poteva essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale e annullato la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Ha ritenuto che, ai fini della continuazione tra un reato oggetto del giudizio e reati già definiti con sentenza irrevocabile, il reato più grave dovesse essere individuato in quello punito con la pena concretamente più elevata: nel caso specifico, il reato già giudicato con la sentenza irrevocabile del 9 maggio 2024, sanzionato con due anni e otto mesi di reclusione e 4.000 euro di multa. La pena complessiva non poteva quindi essere inferiore a quella già inflitta per tale reato e doveva essere aumentata per la continuazione almeno di un giorno di reclusione. La Corte ha inoltre rilevato che, in presenza della recidiva qualificata riconosciuta all'imputato, l'aumento doveva rispettare il minimo di un terzo previsto dall'art. 81, comma 4, c.p.; la sua inosservanza aveva determinato una pena illegale. Il ricorso è stato pertanto accolto e la rideterminazione della pena rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Dunque, giammai si sarebbe potuto ritenere delitto più grave quello oggetto di giudizio - rispetto al quale, in esito alla derubricazione, era stata effettuata in grado di appello una considerevole riduzione di pena - a fronte di un delitto, quale quello definito con la sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, per il quale, "illo tempore", era stata applicata una pena più elevata.
Nel determinare la pena per la continuazione tra il reato oggetto del giudizio e reati già definiti con sentenza irrevocabile, va individuato come più grave, nel caso considerato, quello punito con la pena concretamente più elevata; non può essere indicato come reato-base quello la cui pena sia stata ridotta al di sotto di quella inflitta per il reato irrevocabilmente giudicato.
Tanto contrasta, però, con il disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. nell'interpretazione offertane dalla Suprema Corte, essendosi affermato, di recente, nella giurisprudenza di legittimità che «In tema di continuazione, il principio della valutazione in astratto della violazione più grave non è vincolante per il giudice di cognizione nel caso in cui si trovi a valutare un unico reato, che ritenga in concreto più grave e che debba essere riunito ad altri, oggetto di sentenze irrevocabili, da lui reputati meno gravi, quantunque puniti, in astratto, con pene edittali più elevate, posto che, in tal caso, trova applicazione, per identità di "ratio", la disciplina prevista dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudizio di esecuzione, che fa espresso riferimento alla pena più grave inflitta in concreto»
Nell'unificazione in continuazione di reati oggetto di giudizio con reati già definiti da sentenze irrevocabili, trova applicazione, per identità di ratio, il criterio proprio dell'esecuzione che valorizza la pena più grave inflitta in concreto.
E invero, per effetto dell'avvenuto riconoscimento, a carico dell'imputato, dell'aggravante soggettiva della recidiva qualificata, di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. (poi valutata in termini di equivalenza alle concesse attenuanti generiche), avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto dell'art. 81, comma quarto, cod. pen., a termini del quale «Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave».
Quando ai reati unificati in continuazione si applica la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, c.p., l'aumento per i reati satellite non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave; la violazione di tale limite determina l'illegalità della pena.
E invero, per effetto dell'avvenuto riconoscimento, a carico dell'imputato, dell'aggravante soggettiva della recidiva qualificata, di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. (poi valutata in termini di equivalenza alle concesse attenuanti generiche), avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto dell'art. 81, comma quarto, cod. pen.
Il riconoscimento della recidiva qualificata prevista dall'art. 99, comma 4, c.p., anche se valutata equivalente alle attenuanti generiche, comporta l'applicazione del limite minimo di aumento previsto dall'art. 81, comma 4, c.p.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
Con l'unico motivo del ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. ed erronea applicazione della norma processuale di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata quale base processuale del motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione di legge sostanziale e all'erronea applicazione della norma processuale.
Massime di principio
- Quando il giudice di cognizione unifica in continuazione un reato oggetto del giudizio con altri reati già definiti da sentenze irrevocabili, il reato più grave va individuato considerando la pena concretamente inflitta, secondo il criterio dell'art. 187 disp. att. c.p.p.; il reato oggetto del nuovo giudizio non può fungere da reato-base se, dopo la rideterminazione della pena, è sanzionato meno severamente di quello irrevocabilmente giudicato.
- La pena complessiva determinata per la continuazione non può essere inferiore alla pena concretamente inflitta per il reato individuato come più grave; deve essere applicato un aumento per la continuazione, anche minimo.
- Se è stata applicata la recidiva qualificata di cui all'art. 99, comma 4, c.p., l'aumento per la continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, anche quando la recidiva sia stata bilanciata con attenuanti generiche.
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