Cassazione Civile, Ordinanza n. 22389/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dal reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti di una società poi posta in liquidazione. La Corte d'appello ha confermato la competenza del tribunale milanese ritenendo irrilevante, ai fini della competenza fallimentare, il trasferimento di sede sociale deliberato prima dell'anno anteriore alla domanda ma iscritto nel registro delle imprese entro l'anno antecedente l'istanza di fallimento. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 9, commi 1 e 2, l. fall., sostenendo che il trasferimento della sede era stato telematicamente trasmesso in data 27 novembre 2017 e che il ritardo nell'iscrizione non poteva pregiudicarla; ha anche affermato che la competenza spettava al giudice del luogo della sede effettiva dell'impresa, indicato nel ricorso come Salerno. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 38 e 28 c.p.c., assumendo che il Tribunale di Milano avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale in favore del tribunale competente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 9 l. fall., la competenza per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo della sede effettiva, presunta coincidente con quella legale fino a prova contraria, ma che il trasferimento della sede intervenuto nell'anno anteriore all'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. Ha inoltre precisato che, quando la delibera di trasferimento è stata adottata prima dell'anno ma iscritta nel registro delle imprese solo entro l'anno, essa è comunque priva di efficacia prima dell'iscrizione e non può incidere sulla competenza; la doglianza sulla sede effettiva è stata considerata nuova e comunque non decisiva. Infine, una volta confermata la competenza del Tribunale di Milano, è stato ritenuto insostenibile censurare il mancato rilievo d'ufficio dell'incompetenza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La competenza per la dichiarazione di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo della sede effettiva dell'impresa, presunta coincidente con la sede legale; il trasferimento di sede nell'anno precedente l'iniziativa per il fallimento non rileva ai fini della competenza.
Ha modificato l'art. 9 l. fall. introducendo la regola dell'irrilevanza del trasferimento di sede avvenuto nell'anno antecedente l'istanza di fallimento.
Prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, la delibera di trasferimento della sede è priva di efficacia.
Richiamato insieme all'art. 2436, comma 5, c.c. per affermare l'inefficacia del trasferimento di sede prima dell'iscrizione.
Invocato dalla ricorrente per sostenere il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale.
Invocato dalla ricorrente nel medesimo motivo relativo alla competenza territoriale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In materia di fallimento, la competenza territoriale appartiene al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede effettiva, presunta coincidente con quella legale fino a prova contraria.
- Il trasferimento della sede sociale intervenuto nell'anno antecedente la proposizione dell'istanza di fallimento è irrilevante ai fini della competenza.
- La delibera di trasferimento della sede sociale non produce effetti verso i terzi e, quindi, non incide sulla competenza finché non sia stata iscritta nel registro delle imprese.
- Non può essere censurato per omesso rilievo d'ufficio dell'incompetenza un giudice che, in realtà, sia territorialmente competente secondo la disciplina applicabile.
- Questioni nuove in cassazione, se non trattate nei gradi di merito e non specificamente dedotte come tali, non possono fondare l'accoglimento del ricorso.
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