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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31845/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni dirigenti medici dipendenti di un'azienda ospedaliera avevano agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità degli incrementi delle trattenute applicate sui compensi dell'attività libero-professionale intramuraria, sostenendo che il regolamento aziendale del 2008 prevedesse percentuali inferiori e che gli aumenti del 2010 fossero stati disposti senza adeguata deliberazione e senza il richiesto parere sindacale. Deducevano che tali incrementi servissero, in sostanza, a traslare sui sanitari il costo dell'IRAP dovuta dall'ente. Il tribunale e la corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo che la traslazione dell'IRAP fosse possibile solo con specifica previsione regolamentare e che la formula "al netto dei costi sostenuti" non bastasse. L'azienda ospedaliera ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame dell'inciso "al netto dei costi sostenuti"; 2) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e del principio di conservazione; 3) errata ricostruzione del comportamento delle parti e della mancata contestazione protratta per anni; 4) violazione della disciplina normativa sulle tariffe dell'attività intramuraria e sulla considerazione di tutti i costi diretti e indiretti, sostenendo che, senza la trattenuta aggiuntiva, l'ente avrebbe operato in perdita e non avrebbe coperto l'IRAP.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, ritenendo che la ricorrente proponesse solo una lettura alternativa del regolamento aziendale e che la censura non colpisse specificamente i canoni interpretativi utilizzati dalla corte territoriale; ha inoltre escluso che potesse parlarsi di acquiescenza per il solo fatto che la condotta risalisse al 2010 e la contestazione fosse intervenuta nel 2014. Ha invece accolto il quarto motivo nei limiti illustrati, richiamando un precedente recente: l'IRAP grava sull'azienda sanitaria e non può essere traslata integralmente sul dipendente, ma il suo maggior costo deve essere considerato nella determinazione delle tariffe e nella ripartizione dei compensi dell'attività libero-professionale intramuraria; se l'aliquota aumenta e tale maggior onere non era stato previsto, il maggior costo non può gravare solo sui medici, ma deve essere ripartito proporzionalmente tra azienda e professionista. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1362, comma 2, c.c.

    richiamato come parametro ermeneutico asseritamente violato dalla ricorrente; la Corte osserva però che non erano stati specificamente denunciati i canoni interpretativi e che la lettura della corte di merito era ancorata al dato letterale.

  • art. 3, comma 4, lett. b, L. n. 120/2007

    invocato per sostenere che la determinazione delle tariffe e il riparto dovessero considerare tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'azienda.

  • art. 2 L. n. 446/1997

    esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi

    richiamato per affermare che il presupposto dell'IRAP riguarda l'ente che organizza e produce il servizio, quindi il tributo grava sull'azienda sanitaria e non sul dipendente.

  • art. 10-bis L. n. 446/1997

    citato per collegare l'aumento della base imponibile dell'IRAP al maggior importo che l'azienda deve versare e che deve essere considerato nei costi dell'attività intramuraria.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per evidenziare che l'attività libero-professionale intramuraria costituisce una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti decisioni su normativa e quadro sistematico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    esclusa la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'IRAP dovuta da un'azienda sanitaria per l'attività libero-professionale intramuraria grava sull'ente e non può essere trasferita integralmente, per atto unilaterale o pattuizione, sul dirigente medico che presta l'attività.
  • Nella determinazione delle tariffe e nella ripartizione dei compensi dell'intramoenia, i costi diretti e indiretti sostenuti dall'azienda devono essere considerati, compreso il maggior esborso IRAP derivante dall'aumento della base imponibile.
  • Se il maggior costo IRAP non era stato previsto nella disciplina tariffaria originaria, esso non può gravare solo sul personale sanitario, ma deve essere ripartito fra azienda e professionista in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ai proventi.
  • Le clausole o gli atti regolamentari che recepiscono la contrattazione decentrata non possono essere modificati unilateralmente dal datore di lavoro pubblico per incidere retroattivamente sui compensi già maturati.
  • In sede di legittimità, la censura che attacca l'interpretazione di un regolamento o di un atto negoziale è inammissibile se si risolve nella mera proposta di una diversa lettura senza specifica denuncia dei canoni ermeneutici asseritamente violati.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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