Cassazione Penale, Sentenza n. 29734/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un provvedimento cautelare personale: il Giudice dell'udienza preliminare di Catanzaro aveva applicato la custodia cautelare in carcere a carico di un indagato per un reato in materia di stupefacenti, in concorso ex artt. 81 e 110 c.p. e 73, commi 1, 3 e 6, d.P.R. 309/1990, relativo alla coltivazione illecita di una piantagione di marijuana. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul differimento dell'interrogatorio di garanzia per pericolo di inquinamento probatorio, sostenendo che non fossero indicate le concrete modalità con cui l'indagato avrebbe potuto compromettere le indagini; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta esigenza cautelare del pericolo di reiterazione, asseritamente fondata su valutazioni astratte e non concrete; 3) violazione di legge per non avere valorizzato la condotta collaborativa e l'ammissione di responsabilità; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla proporzionalità della misura, sostenendo la marginalità del ruolo, l'incensuratezza, l'avvenuto sequestro della piantagione e l'idoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico a neutralizzare ogni contatto con i complici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha giudicato adeguata la motivazione del Tribunale sia sul pericolo di inquinamento probatorio e sul differimento dell'interrogatorio di garanzia, sia sul pericolo di reiterazione del reato. Ha valorizzato il contesto investigativo descritto dal giudice del riesame: indagini ancora in corso, rete di soggetti coinvolti nella coltivazione, collegamenti tra gli indagati, cancellazione dei messaggi, uso di strumenti per eludere i controlli. Ha inoltre ritenuto non illogica la ricostruzione del ruolo specifico dell'indagato, indicato dalle intercettazioni come vedetta, e della sua effettiva partecipazione all'area criminosa, nonostante l'incensuratezza. È stata esclusa valenza realmente collaborativa alle dichiarazioni spontanee e alla scelta di non rispondere. Infine, la Corte ha osservato che il solo braccialetto elettronico non sarebbe stato sufficiente a impedire la reiterazione del reato in forme diverse. Conseguenza ulteriore: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
richiamato quale base del concorso formale/continuazione nella contestazione provvisoria; non oggetto di autonoma specifica decisione
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato nella contestazione provvisoria
art. 73, commi 1, 3 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma incriminatrice posta a fondamento della contestazione per coltivazione illecita di cannabis e disciplina delle relative ipotesi
art. 294, comma 1-bis, cod. proc. pen.
consente il differimento dell'interrogatorio di garanzia in presenza di specifico pericolo di inquinamento probatorio; nel caso ritenuto adeguatamente motivato
art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
norma sul pericolo di inquinamento probatorio, ritenuto sussistente sulla base del contesto investigativo e delle modalità operative del gruppo
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
richiamato implicitamente come base del pericolo di reiterazione del reato, ritenuto concreto in ragione dell'inserimento dell'indagato nel contesto criminoso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
Massime di principio
- Il differimento dell'interrogatorio di garanzia può essere legittimamente disposto quando il giudice dia conto, con motivazione specifica e non apparente, di un concreto pericolo che il contatto con l'indagato possa compromettere le indagini; è sufficiente una valutazione fondata sul contesto investigativo complessivo, non essendo necessaria l'indicazione di singoli atti già inquinati.
- Il pericolo di reiterazione del reato deve essere desunto da elementi concreti del caso, tra cui la struttura del gruppo criminoso, il ruolo dell'indagato, la vicinanza ai luoghi del reato, i collegamenti con i coindagati e le modalità professionali dell'attività illecita; non occorre attendere precedenti specifici se il quadro indiziario mostra una stabile inserzione nel contesto criminale.
- Le dichiarazioni spontanee dell'indagato non assumono di per sé valore collaborativo se si limitano ad ammettere circostanze non realisticamente negabili e se non rivelano un'effettiva dissociazione dal contesto criminoso.
- Ai fini della scelta della misura cautelare, il giudice può ritenere inidoneo il mero controllo elettronico a prevenire la reiterazione di reati che possono essere commessi anche mediante contatti, coordinamento e attività organizzative, non essendo sufficiente a neutralizzare il rischio di ripresa dell'attività illecita.
- In sede di legittimità sulle misure cautelari, la Corte controlla la coerenza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito, senza sostituire la propria valutazione a quella compiuta in concreto quando questa sia sorretta da elementi specifici e non manifestamente illogici.
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