Cassazione Penale, Sentenza n. 42859/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugna la sentenza di appello che lo ha dichiarato colpevole del reato di falsa attestazione in ordine ai propri precedenti penali (art. 495, comma 1 e 2, n.2 c.p.), deducendo: (1) mancata prova dell'elemento soggettivo poiché, essendo straniero e senza interprete all'udienza di convalida, non avrebbe compreso la domanda sullo stato dei precedenti; (2) errata qualificazione del fatto, sostenendo che al più ricorressero le fattispecie di cui agli artt. 496 o 483 c.p.; (3) illogicità nella motivazione relativa al trattamento della pena, in particolare alla determinazione della pena base e alla riduzione operata ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (il primo ritenuto generico e manifestamente infondato; il secondo infondato poiché la dichiarazione falsa sui precedenti resa all'autorità giudiziaria integra l'art. 495 c.p. e non le ipotesi alternative). Ha però accolto il terzo motivo limitatamente alla determinazione della pena: la Corte di Appello aveva fissato la pena base in 2 anni (superiore al minimo edittale di 1 anno) senza adeguata motivazione sulle ragioni di tale scelta e ha operato una riduzione ex art. 62-bis di soli due mesi senza motivazione sufficientemente specifica. Per tale motivo la Cassazione ha annullato la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e ha rimesso gli atti alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio sulla pena; per il resto il ricorso è stato respinto e la condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p. è confermata.
Norme richiamate
art. 495, comma 1 e 2, n. 2 cod. pen.
La falsa attestazione all'autorità giudiziaria in ordine a qualità personali, tra cui i precedenti penali, integra il reato di cui all'art. 495; la dichiarazione resa in udienza di convalida ha valenza attestativa e può fondare responsabilità penale se falsa
Ritenuta norma residuale: si applica solo alle dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio quando non sia configurabile l'attestazione preordinata a garantire qualità personali rilevanti per l'autorità giudiziaria
Tale fattispecie riguarda "fatti" e non "qualità" personali; quindi non è applicabile alla falsa attestazione sui precedenti
art. 66, comma 1, cod. proc. pen.
Limita l'obbligo di rispondere alle generalità e identificazione, ma non esclude che chi, pur potendo rifiutare, risponda e dichiari il falso in ordine ai precedenti incorra nel reato di cui all'art. 495
art. 21 disposizioni attuative c.p.p.
Regola l'invito a dichiarare i precedenti penali e prevede la possibilità di rifiuto senza sanzioni, ma non permette di mentire se si decide di rispondere
art. 99, comma 3 cod. pen. (recidiva)
La recidiva è stata valutata in sede di bilanciamento con le attenuanti generiche; va comunque considerata nel giudizio sul trattamento della pena
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
La riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche richiede adeguata motivazione nel quantificare la riduzione della pena; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della riduzione operata
art. 23, comma 8 d.l. n.137/2020 conv. l.176/2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. 18/12/2020, n.176
Consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento orale delle parti, con conclusioni per iscritto
Massime di principio
- La dichiarazione resa all'autorità giudiziaria in ordine ai propri precedenti penali, anche se la persona poteva legittimamente rifiutarsi, integra l'art. 495 c.p. se è resa e risulta falsa; quindi chi decide di rispondere non può mentire senza rischiare responsabilità penale
- L'assenza di interprete o la cittadinanza straniera non escludono automaticamente l'elemento soggettivo: va valutata la prova specifica della incomprensione (lingua, risposte dimostranti comprensione, precedenti del dichiarante ecc.)
- La qualificazione della fattispecie come art. 495 piuttosto che art. 496 o art. 483 dipende dalla natura della dichiarazione (qualità personali vs fatti) e dalla funzione attestativa nei confronti del pubblico ufficiale/autorità giudiziaria
- In materia di pena, la Corte che determina la pena base e applica riduzioni (es. ex art. 62-bis) deve motivare specificamente le ragioni della scelta e del quantum: motivazioni generiche o il mero richiamo alla personalità negativa non sono sufficienti e possono comportare annullamento parziale con rinvio
- Se si ritiene di non comprendere una domanda in udienza (es. per lingua), è preferibile avvalersi esplicitamente del diritto all'interprete o del diritto al silenzio, perché rispondere senza comprenderne il significato può essere valutato a sfavore se emergerà la consapevolezza
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