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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37260/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione aveva rettificato il classamento di un'unità immobiliare e attribuito una nuova rendita ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso; l'ufficio aveva poi proposto appello. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo inesistente la notificazione del gravame perché eseguita tramite un operatore di posta privata. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla notificazione degli atti processuali, sostenendo che la notifica tramite posta privata non fosse inesistente; con il secondo, in subordine, ha dedotto che, anche a volerla considerare irregolare, la notifica doveva essere qualificata come nulla e sanabile, non già inesistente. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato lamentando l'omesso esame della questione della tardività dell'appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del contribuente. Pur rilevando che la CTR aveva errato nel qualificare come inesistente la notifica eseguita tramite posta privata, la Corte ha comunque confermato il dispositivo di inammissibilità dell'appello perché, sulla base degli atti, non era stata fornita prova certa della tempestiva proposizione dell'impugnazione entro il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. La data di spedizione risultante da un prospetto Nexive non è stata ritenuta sufficiente, mancando un potere certificatorio dell'operatore. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione, in quanto la giurisprudenza di legittimità si è consolidata successivamente alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 311, comma 335, L. n. 311/2004

    costituisce la base normativa del classamento catastale impugnato, fondato sulla riclassificazione della microzona e sul diverso rapporto tra valore di mercato e valore catastale.

  • artt. 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 261/1999

    richiamati per sostenere la disciplina dei servizi postali e la legittimazione degli operatori postali a notificare atti giudiziari nel periodo considerato.

  • art. 16 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di notificazioni nel processo tributario.

  • art. 1, commi 57 e 58, L. n. 124/2017

    richiamata quale disciplina successiva sui servizi postali e sui titoli abilitativi degli operatori privati.

  • L. n. 890/1982

    richiamata in relazione al regime delle notificazioni degli atti giudiziari.

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato per il regime della notificazione a mezzo posta.

  • artt. 156 e 291 c.p.c.

    invocati dall'Agenzia per sostenere la nullità sanabile della notificazione e non la sua inesistenza.

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato per il rinvio alle norme processuali civili compatibili nel processo tributario.

  • art. 327 c.p.c.

    utilizzato per individuare il termine semestrale per proporre appello in mancanza di notificazione della sentenza di primo grado.

  • art. 51 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma che disciplina la tardività dell'appello nel processo tributario.

  • art. 8 d.P.R. n. 138/1998

    richiamato per i parametri concreti che devono emergere nella motivazione del classamento catastale, quali qualità urbana, ambientale ed edilizia.

Massime di principio

  • Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124/2017, la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
  • La sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo non consente, di per sé, di superare il problema della tempestività dell'impugnazione, quando manchi una certezza legale della data di consegna all'operatore privato.
  • Nel giudizio tributario, la tempestività dell'appello è soggetta a rilevazione d'ufficio e l'onere di provare il rispetto del termine grava su chi propone l'impugnazione.
  • In mancanza di notificazione della sentenza di primo grado, il termine per impugnare decorre dal deposito della sentenza e il termine finale va individuato sulla base di una prova certa della ricezione dell'atto da parte del destinatario o della sua costituzione in giudizio.
  • Un provvedimento di classamento catastale emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 è adeguatamente motivato solo se consente al contribuente di comprendere le specifiche ragioni tecnico-fattuali del diverso classamento, non bastando il mero richiamo a criteri generali o alla riclassificazione diffusa di microzona.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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