Cassazione Civile, Ordinanza n. 20485/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Regione Lombardia ha irrogato a una società una sanzione amministrativa pecuniaria per asserito impianto abusivo di superficie vitata e per mancato rispetto del divieto di circolazione delle uve. Dagli accertamenti regionali, fondati su sopralluogo e foto aeree, era emerso che una parte dei terreni detenuti dalla società risultava vitata sin dal 2002 senza i diritti di reimpianto richiesti dalla normativa europea, e che non risultavano adottate le misure alternative previste dalla disciplina (distillazione, consumo familiare nei limiti di legge, vendemmia verde). Dopo la rideterminazione della sanzione per intervenuta prescrizione parziale, il Tribunale aveva respinto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato, escludendo anche la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della proprietaria dei terreni, poiché gli illeciti erano imputati al produttore/detentore. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 6 l. 689/1981, sostenendo che la proprietaria dei terreni fosse litisconsorte necessario in quanto solidalmente obbligata; 2) violazione degli artt. 3, 12 e 14 l. 689/1981 e omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancanza di prova della consapevole e colpevole conoscenza dell'illiceità delle superfici ricevute in gestione; 3) violazione della disciplina regionale applicativa della normativa UE e omesso esame, deducendo l'assenza di prova sia della produzione di vino sia della circolazione delle uve e contestando che la sola detenzione del bene potesse fondare la responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul litisconsorzio necessario, affermando che la disciplina sanzionatoria individua come obbligato il produttore e che la proprietà dei terreni resta estranea all'illecito amministrativo, sicché non vi era necessità di chiamare in causa la proprietaria. Ha inoltre escluso la fondatezza delle doglianze sulla colpevolezza, rilevando che, una volta provata dall'amministrazione la fattispecie oggettiva mediante sopralluoghi, foto aeree e verbale di contestazione, opera la presunzione di colpa prevista dall'art. 3 l. 689/1981 e incombe sul trasgressore provare l'assenza di colpevolezza; nel caso concreto, la società non aveva dimostrato né una causa esimente né la comunicazione delle destinazioni alternative previste dalla legge. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che la produzione abusiva e la mancata osservanza del divieto di circolazione delle uve risultavano desunte da accertamenti oggettivi e che la sanzione per la circolazione delle uve colpisce il produttore che detenga una superficie vitata superiore a 0,1 ettaro e non adempia agli obblighi di distillazione o vendemmia verde. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
invocato per sostenere un litisconsorzio necessario; la Corte ha escluso che la proprietaria dei terreni dovesse partecipare al giudizio, perché estranea all'illecito amministrativo contestato al produttore/detentore.
richiamato dalla ricorrente per la solidarietà passiva del proprietario della cosa; la Corte ha ritenuto la solidarietà eccezionale e non estensibile oltre i casi previsti, dunque inapplicabile alla proprietaria dei terreni nel caso concreto.
la Corte ribadisce che, una volta provata la fattispecie oggettiva dell'illecito amministrativo, opera la presunzione di colpa a carico del trasgressore, che deve dimostrare l'assenza di colpevolezza.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non è oggetto di specifica autonoma ratio decidendi nel provvedimento.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non è oggetto di specifica autonoma ratio decidendi nel provvedimento.
in caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e la loro diversità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per la denuncia di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza per omesso esame del fatto decisivo nella parte coperta da doppia conforme, per difetto di specificità.
art. 85-bis Reg. CE n. 1234/2007
individua l'obbligo del produttore di estirpare le superfici vitate abusivamente impiantate dopo il 31 agosto 1998.
art. 85-ter Reg. CE n. 1234/2007
richiamato quale base della sanzione collegata all'omessa estirpazione della vite abusiva.
art. 55 Reg. CE n. 555/2008
prevede la sanzione per le superfici vitate impiantate abusivamente, quantificata in via proporzionale all'ettaro abusivo.
art. 56 Reg. CE n. 555/2008
disciplina il divieto di circolazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve provenienti da superfici abusivamente impiantate.
art. 57 Reg. CE n. 555/2008
regola, nelle more dell'estirpazione, le destinazioni consentite delle uve/prodotti ottenuti da superfici vitate abusivamente.
art. 103 novodecies Reg. CE n. 1234/2007
richiamato in relazione alla vendemmia verde quale misura alternativa consentita.
art. 130-ter L.R. Lombardia n. 31/2008
pone l'obbligo del produttore di estirpare a proprie spese le superfici vitate abusivamente impiantate e indica le destinazioni alternative consentite nelle more dell'adempimento.
art. 130-quater L.R. Lombardia n. 31/2008
stabilisce la sanzione pecuniaria per gli impianti abusivi e la sua reiterazione annuale fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.
art. 130-quinquies L.R. Lombardia n. 31/2008
prevede la sanzione per la mancata osservanza del divieto di circolazione delle uve da superfici abusive e collega la responsabilità al produttore che non presenti il contratto di distillazione o non comunichi la vendemmia verde.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, la responsabilità è personale: la solidarietà del proprietario della cosa che ha servito a commettere la violazione opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere estesa in via interpretativa.
- Quando la disciplina speciale individua come obbligato il produttore o il detentore del bene, la proprietà formale del bene non comporta automaticamente litisconsorzio necessario nel giudizio di opposizione alla sanzione.
- Per le violazioni amministrative, una volta che l'amministrazione abbia provato l'elemento oggettivo dell'illecito, opera la presunzione di colpa di cui all'art. 3 l. 689/1981 e spetta al trasgressore dimostrare l'assenza di colpevolezza o la sussistenza di una causa esimente.
- La "buona fede" idonea a escludere la responsabilità amministrativa richiede un errore inevitabile, fondato su elementi positivi estranei all'autore e non superabile con l'ordinaria diligenza.
- In presenza di una disciplina sanzionatoria che collega gli obblighi al produttore e alla gestione della superficie vitata, la prova dell'illecito può essere tratta da sopralluoghi, foto aeree e verbali di contestazione muniti di fede privilegiata, senza che sia necessario dimostrare ulteriori attività materiali diverse da quelle tipizzate dalla norma.
- Nel giudizio di legittimità, in caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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