Cassazione Civile, Ordinanza n. 19239/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme pretese in base a un avviso di accertamento non impugnato, relativo all'anno d'imposta 2006, nel quale si contestavano omessa contabilizzazione di fatture e omessa dichiarazione di ricavi. La Commissione tributaria regionale aveva annullato la cartella ritenendo nulla la notificazione dell'avviso presupposto, perché la relata riportava un rapporto di parentela tra il destinatario e il ricevente la notifica che, secondo il giudice di merito, non sarebbe stato compatibile con persone dello stesso sesso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della L. n. 890 del 1982, artt. 4, comma 3, e 7, comma 1, sostenendo che la notifica era comunque regolare perché era stata ritirata la comunicazione di avvenuto deposito del plico, mentre la dicitura "familiare convivente marito" era solo errata e ultronea; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione della cartolina di ritorno, affermando la fidefacenza delle annotazioni della relata fino a querela di falso. Riscossione Sicilia S.p.A. ha proposto ricorso incidentale lamentando omessa pronuncia sulla propria eccezione di carenza di legittimazione passiva ex art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate nei limiti della motivazione, rilevando che la CTR non poteva decidere sulla ritualità e sulla fede privilegiata della relata di notificazione dell'avviso di accertamento perché era già stata proposta querela di falso: ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 il processo tributario deve essere sospeso fino alla definizione del giudizio di falso, riservato al giudice ordinario e non conoscibile neppure incidenter tantum dal giudice tributario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale di Riscossione Sicilia S.p.A. è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo indicato dove e quando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva fosse stata proposta e coltivata nei gradi di merito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della società ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, L. n. 890 del 1982
Invocato per sostenere la regolarità della notificazione a mezzo posta e l'irrilevanza dell'annotazione contestata nella relata.
art. 7, comma 1, L. n. 890 del 1982
Richiamato, insieme all'art. 4, per affermare la ritualità della notifica postale dell'avviso di accertamento.
Dedotto come parametro violato per l'asserita erronea valutazione del materiale probatorio relativo alla notificazione.
Dedotto come parametro violato per l'asserita indebita valutazione della cartolina di ritorno e delle annotazioni in essa contenute.
Richiamato dal ricorrente incidentale per denunciare l'omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva.
art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte afferma che, in presenza di querela di falso, il processo tributario deve essere sospeso fino al passaggio in giudicato della relativa decisione, essendo la questione riservata al giudice ordinario.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Utilizzato per dichiarare inammissibile il ricorso incidentale per difetto di specificità/autosufficienza nella localizzazione degli atti e delle eccezioni.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato, insieme all'art. 366 c.p.c., per l'inammissibilità del ricorso incidentale per mancata indicazione degli atti processuali rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato cui è parametrato l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando sulla validità o sull'autenticità di una relata di notificazione sia stata già proposta querela di falso, il giudice tributario non può decidere incidenter tantum sulla questione, ma deve sospendere il giudizio fino alla definizione del giudizio di falso.
- La fidefacenza delle attestazioni della relata di notificazione può essere contestata solo attraverso gli strumenti propri dell'impugnazione per falso; il giudice tributario non può fondare su una propria valutazione la nullità della notifica se la querela di falso è pendente.
- Il ricorso per cassazione che deduca errori sul contenuto degli atti processuali deve rispettare puntualmente gli oneri di specificità e autosufficienza, indicando dove e quando le eccezioni e i documenti rilevanti siano stati dedotti nei gradi di merito.
- L'omessa indicazione, nel ricorso per cassazione, della localizzazione processuale dell'eccezione su cui si fonda il motivo comporta l'inammissibilità del ricorso stesso.
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