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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1290/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato le richieste di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen., detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. pen., semilibertà ex artt. 48-50 Ord. pen.). Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 27 Cost. e 47 Ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva usato formule generiche richiamando un procedimento penale ancora pendente e il principio di gradualità senza valutare adeguatamente gli elementi positivi emersi nel trattamento e nell'osservazione durante la detenzione

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia effettivamente esaminato le risultanze del trattamento e che la valutazione di insufficienza degli elementi favorevoli non fosse viziata da lacunosità o illogicità. La Corte ha ricordato che il giudice delle misure alternative non è vincolato ai giudizi di idoneità degli organi osservativi ma deve valutare globalmente le informazioni sulla personalità, i progressi nel trattamento e la pericolosità residua, applicando il criterio della gradualità, specialmente in presenza di reati gravi e di procedimenti pendenti relativi alla stessa persona offesa. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il giudice che decide sulle misure alternative non è vincolato dai giudizi degli organi osservativi ma deve considerare le informazioni da essi fornite nel contesto di una valutazione complessiva della personalità, dei progressi del trattamento e della pericolosità residua
  • La condotta positiva del detenuto, pur rilevante, non è di per sé sufficiente a garantire l'ammissione ai benefici se i reati commessi sono di particolare gravità o se il periodo di esecuzione della pena e l'esperienza di permessi non appaiono adeguati
  • Il principio di gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari è un criterio di prudenza e ragionevolezza che può giustificare il rigetto di istanze nonostante elementi positivi, specie se è pendente un procedimento relativo a reati collegati
  • La motivazione del provvedimento deve essere congrua e non lacunosa: il richiamo a principi generali (es. gradualità) è ammissibile purché il giudice dimostri di aver valutato le informazioni specifiche emerse dalle indagini e dal trattamento
  • In presenza di procedimenti pendenti o di reati a danno della stessa persona offesa, la tutela della prevenzione e della sicurezza può prevalere temporaneamente sull'espansione immediata dei benefici rieducativi

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