Cassazione Civile, Ordinanza n. 23149/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (mediatore)
La controversia
Un soggetto che aveva ricevuto attività di mediazione per una compravendita immobiliare agiva per ottenere il pagamento della provvigione. Il convenuto contestava la pretesa deducendo che vi fosse un accordo orale diverso, secondo cui la provvigione avrebbe dovuto gravare solo sull'acquirente. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d'appello, in parziale riforma, confermava il diritto del mediatore alla provvigione ma correggeva la decorrenza degli interessi, facendoli decorrere dalla messa in mora del 19 novembre 2003. Con il ricorso per cassazione il convenuto deduceva: 1) violazione delle norme sulla mediazione e sulla prova, sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito valore decisivo a testimonianze inammissibili o inutilizzabili per provare pattuizioni che avrebbero dovuto risultare da documento, e che la misura della provvigione non fosse stata provata; 2) nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, assumendo che la Corte avesse fondato la decisione su fatti non allegati dall'attore e mai sottoposti a contraddittorio; 3) nullità per omessa pronuncia e omessa motivazione su specifici motivi di appello, in particolare sulla dedotta violazione del contraddittorio e sull'ammissibilità della prova testimoniale riferita a un documento non prodotto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il diritto del mediatore alla provvigione sorge con la conclusione dell'affare per effetto dell'attività di mediazione; l'esistenza e la misura del compenso potevano essere desunte dal complessivo compendio istruttorio, anche per testimoni, e la mancanza di prova rigorosa della misura non comportava il rigetto della domanda, potendo operare i criteri sussidiari di equità o degli usi previsti dall'art. 1755, comma 2, c.c. Ha respinto il secondo motivo osservando che la decisione non aveva fondato la statuizione su una questione di fatto nuova rilevata d'ufficio, ma sulla qualificazione dell'onere di allegazione e prova del diritto alla provvigione e sulla valutazione delle prove già acquisite; perciò non vi era nullità della c.d. terza via. Ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che non sussiste omessa pronuncia quando il motivo di appello è inammissibile o comunque privo di specifica critica idonea a imporre una decisione nel merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la provvigione del mediatore matura con la conclusione dell'affare; in mancanza di accordo sulla misura o sulla ripartizione, operano criteri sussidiari di equità o degli usi.
in assenza di patto tra le parti, misura della provvigione e riparto del relativo onere sono determinati secondo i criteri camerali previsti dalla legge.
l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto alla provvigione grava su chi lo aziona; la misura del compenso può essere ricostruita con il complesso degli elementi istruttori.
richiamato dal ricorrente per sostenere limiti alla prova testimoniale, ma la Corte esclude che nel caso concreto vi fosse violazione decisiva delle regole probatorie.
richiamato dal ricorrente in tema di prova testimoniale su documento non prodotto; la Corte non ravvisa una violazione rilevante ai fini della decisione.
il principio del contraddittorio non è violato quando il giudice non introduce una questione nuova di fatto, ma decide sulla base delle allegazioni e delle prove già in atti.
l'omessa pronuncia è configurabile solo se il motivo/ domanda imponeva una decisione nel merito; non è deducibile quando la questione è inammissibile.
la decisione deve fondarsi sulle prove ritualmente acquisite; nel caso concreto la Corte ha valorizzato l'intero compendio probatorio.
la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito secondo il prudente apprezzamento, salvo i casi di prova legale.
richiamato dal ricorrente per dedurre difetti di allegazione iniziale, non ritenuti decisivi dalla Corte.
richiamato dal ricorrente in relazione a nullità della citazione, senza effetto sulla decisione finale.
richiamato dal ricorrente per sostenere che i fatti decisivi non sarebbero stati tempestivamente allegati.
richiamato dal ricorrente sulla prova testimoniale; la Corte ritiene non decisivo il lamentato vizio.
richiamato dal ricorrente; la Corte non accoglie la censura di novità dei fatti o delle prove in appello.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione e del giusto processo; la Corte esclude la sua violazione.
art. 24 Cost.
richiamato per lamentare lesione del diritto di difesa; la Corte esclude una compressione irrimediabile del contraddittorio.
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente senza rilievo decisivo nella soluzione.
art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002
è dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione sorge quando l'affare è concluso per effetto dell'attività del mediatore, cioè quando tra le parti messe in relazione si costituisce un vincolo giuridico idoneo a realizzare il risultato utile perseguito.
- La prova dell'esistenza del diritto alla provvigione e del suo ammontare può essere fornita con ogni mezzo, anche testimoniale e presuntivo, poiché il mediatore è terzo rispetto al contratto concluso dalle parti.
- Se manca una prova rigorosa della misura della provvigione pattuita, la domanda del mediatore non deve essere necessariamente rigettata, potendo il giudice ricorrere ai criteri sussidiari di equità o agli usi.
- La dedotta nullità della decisione per violazione del contraddittorio presuppone che il giudice abbia fondato la pronuncia su una questione di fatto nuova e decisiva non sottoposta alle parti; non sussiste, invece, quando la decisione deriva dalla valutazione delle allegazioni e delle prove già ritualmente acquisite.
- L'omessa pronuncia è rilevante solo se riguarda una domanda o un motivo che imponeva al giudice una decisione nel merito; non vi è vizio quando il motivo di appello è inammissibile o privo di specifica censura decisiva.
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