Cassazione Civile, Ordinanza n. 01873/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dal consorzio titolare della denominazione 'Emmentaler' contro più società che avevano commercializzato in Italia formaggi indicati come 'Emmental Svizzero' o con segni analoghi ritenuti non conformi alle norme che ne consentivano l'uso. In primo grado il Tribunale di Milano ha ritenuto valida la Convenzione di Stresa del 1951, ha accertato la contraffazione e la concorrenza sleale, ha inibito la condotta e ha condannato in solido le convenute al risarcimento del lucro cessante e del danno all'immagine/avviamento. In appello la condanna risarcitoria della ricorrente è stata ridotta solo quanto a una voce di danno, mentre è stata confermata la liquidazione del lucro cessante. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 125 c.p.i. per errata applicazione del criterio della 'royalty ragionevole', per asserito danno in re ipsa, per mancata considerazione della buona fede e del diverso apporto causale; 2) violazione dell'art. 287 c.p.c. perché la corte d'appello, nel procedimento di correzione, avrebbe integrato sostanzialmente la sentenza alterando motivazione e dispositivo; 3) nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo derivante dalla correzione. Il consorzio resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo e ammissibile il ricorso quanto alle parti corrette della sentenza, ma ha rigettato il secondo motivo perché la correzione ex art. 287 c.p.c. non aveva inciso sul contenuto decisorio, limitandosi a chiarire il dispositivo in coerenza con la motivazione già resa. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha poi respinto in parte e dichiarato inammissibile in parte il primo motivo, ritenendo corretta la liquidazione del lucro cessante sulla base dei contributi dovuti e non versati al consorzio, utilizzati come parametro economico compatibile con l'art. 125, comma 2, c.p.i.; ha escluso che vi fosse un indebito riconoscimento di danno in re ipsa e ha giudicato inammissibili le censure sulla buona fede e sul diverso apporto causale per difetto di specificità e perché non coglievano la ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La liquidazione del danno da contraffazione può avvenire in via equitativa sulla base degli atti e delle presunzioni; il lucro cessante non può essere inferiore ai canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare se avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. La Corte ha ritenuto utilizzabile, come parametro economico, il contributo dovuto al consorzio per i controlli di qualità collegati all'uso della denominazione.
Il procedimento di correzione può eliminare errori od omissioni materiali senza incidere sul contenuto decisorio della sentenza; non può essere usato per modificare errori di giudizio o alterare la sostanza della decisione.
Le parti corrette della sentenza sono impugnabili nel termine ordinario decorrente dalla notificazione dell'ordinanza di correzione; l'impugnazione riguarda il nuovo testo della decisione risultante dalla correzione.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; è inammissibile la censura che non ricostruisca adeguatamente quanto dedotto nei gradi di merito e non consenta di superare la novità della questione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel risarcimento del danno da contraffazione o violazione di diritti di proprietà industriale, il lucro cessante può essere liquidato in via equitativa assumendo come parametro minimo il corrispettivo economico che sarebbe stato dovuto per un uso legittimo del segno o del diritto leso, anche quando quel corrispettivo non sia tecnicamente una licenza in senso stretto.
- Ai fini dell'art. 125, comma 2, c.p.i., il criterio della royalty ragionevole opera come soglia minima legale di liquidazione del lucro cessante e può essere adattato al caso concreto sulla base del parametro economico più coerente con la specifica tutela violata.
- La prova del danno può essere desunta dal mancato incasso di contributi o corrispettivi dovuti per controlli o autorizzazioni collegati all'uso del segno, se tali importi rappresentano il costo minimo che il violatore avrebbe sopportato per un utilizzo lecito.
- Non può essere qualificata come correzione materiale un intervento che incida sul contenuto decisorio della sentenza; la correzione ex art. 287 c.p.c. è ammissibile solo se rende il testo conforme a una decisione già integralmente formata.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi con la ratio decidendi e rispettare il requisito di specificità: sono inammissibili se postulano un diverso accertamento di fatto, la rivalutazione della buona fede o questioni non adeguatamente dedotte nei gradi di merito.
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