Cassazione Civile, Ordinanza n. 36310/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, rigettato il secondo e dichiarato assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto destinatario di un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo: la mancata notifica di diverse cartelle di pagamento relative anche a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada; la prescrizione di alcuni crediti iscritti a ruolo; e, con specifico riferimento a una cartella, l'intervenuto annullamento d'ufficio del ruolo ai sensi della normativa emergenziale sul 2021. Il Tribunale aveva qualificato la contestazione sulla mancata notifica delle cartelle come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, sulla prescrizione, aveva ritenuto interrotta la prescrizione per alcune cartelle e prescritti solo alcuni crediti. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 4 del d.l. n. 41/2021 per omesso riconoscimento dell'annullamento del ruolo relativo a una cartella; 2) violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. per avere il Tribunale sussunto la fattispecie nell'art. 617 c.p.c. anziché nell'art. 615 c.p.c.; 3) nullità della sentenza per motivazione solo apparente e contraddittoria sulla prescrizione di una specifica cartella; 4) violazione della disciplina della prescrizione delle sanzioni amministrative (L. n. 689/1981 e Codice della strada) per non avere dichiarato la nullità dell'iscrizione a ruolo per intervenuta prescrizione.
Norme richiamate
L'opposizione diretta a contestare la regolarità della riscossione per mancata notifica degli atti presupposti, quando proposta avverso l'intimazione di pagamento, non investe l'esistenza del titolo esecutivo ma il quomodo della riscossione; pertanto, se dedotta come invalidità derivata dell'atto esecutivo, è riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi.
La censura relativa all'omessa notifica della cartella o dell'atto presupposto, dedotta come vizio formale dell'intimazione di pagamento, va proposta come opposizione agli atti esecutivi nel termine di venti giorni dalla conoscenza legale del primo atto.
art. 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'annullamento del ruolo previsto dalla norma per una determinata iscrizione a ruolo, trattandosi di presupposti normativi risultanti dagli atti.
legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata quale disciplina della prescrizione delle sanzioni amministrative oggetto di alcune cartelle.
Richiamato quale ulteriore base normativa della prescrizione dei crediti per sanzioni da violazioni del codice della strada.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; una motivazione contraddittoria o solo apparente determina nullità della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
La sentenza deve essere motivata in modo effettivo e non meramente apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per denunciare nullità della sentenza per vizi della motivazione e della struttura della decisione.
Ha consentito la trattazione in adunanza camerale con riserva di deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi.
Massime di principio
- Quando l'opponente all'intimazione di pagamento deduce la mancata notifica delle cartelle o degli atti presupposti come causa di illegittimità derivata dell'atto esecutivo, la contestazione riguarda la regolarità della sequenza procedimentale e va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- L'omessa notificazione dell'atto presupposto, se fatta valere quale vizio dell'atto della riscossione, è soggetta al termine di venti giorni decorrente dalla conoscenza legale del primo atto conosciuto dall'interessato.
- La motivazione è nulla quando il percorso argomentativo sulla prescrizione o su altro punto decisivo è intrinsecamente contraddittorio e non consente di comprendere con certezza la decisione adottata; in tal caso non è rispettato il minimo costituzionale di motivazione.
- Il giudice di merito deve esaminare e dare coerente conto degli effetti di norme sopravvenute o di annullamenti d'ufficio incidenti sui ruoli o sulle cartelle, ove tali effetti risultino rilevanti ai fini della decisione.
- In materia di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, il giudice deve individuare con precisione per quali singole cartelle e per quali date rilevino gli atti interruttivi, evitando di ricomprendere nella stessa categoria posizioni diverse senza una chiara giustificazione logica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36111/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36112/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36113/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36114/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36115/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36117/2023 del 28/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →