Cassazione Penale, Sentenza n. 41561/2024 del 12/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare per motivi di salute. Il ricorrente ha censurato: (1) il mancato scioglimento del cumulo giuridico della pena nonostante l'avvenuta intera espiazione del reato previsto dall'art. 74 d.P.R. 309/90 (richiamando un precedente annullamento di decreto di inammissibilità ex art. 666 co.2 c.p.p.); (2) l'inosservanza e l'illogicità della motivazione in relazione agli artt. 47 e 47-ter dell'Ordinamento penitenziario rispetto alla concessione dell'affidamento in prova e alla richiesta di detenzione domiciliare.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza fosse adeguatamente motivata: la negazione dell'affidamento in prova e della semilibertà si fonda sulla persistente pericolosità dell'imputato emersa dall'osservazione della personalità, dalle pendenze penali, dalle informazioni della pubblica sicurezza e dalla mancanza di un serio ripudio delle condotte pregresse e di impegno trattamentale. Le censure sullo scioglimento del cumulo sono state giudicate inconferenti perché il rigetto dell'istanza non è ascrivibile a un mero errore formale ma a valutazioni prognostiche di merito. Quanto alla detenzione domiciliare per motivi di salute, la Corte ha rilevato che la decisione del Tribunale era fondata sulla relazione sanitaria che attestava la compatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo; su tale punto il ricorrente non ha formulato censure specifiche rendendo inammissibile l'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come norma relativa al reato la cui espiazione era contestata; la Corte ha ritenuto che la questione dello scioglimento del cumulo non incidesse sulla legittimità del rigetto dell'affidamento, posto che il Tribunale ha motivato il diniego sulla base di valutazioni prognostiche circostanziate
Richiamato rispetto allo stato di espiazione di un reato rilevante ai fini del regime carcerario; la Corte ha considerato le ragioni per cui il Tribunale ha ritenuto che permangono profili ostativi alla misura alternativa
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Citato in relazione a un precedente decreto di inammissibilità annullato dalla Cassazione; tuttavia la Corte ha ritenuto che il precedente non comportasse l'obbligo di sciogliere il cumulo ai fini dell'affidamento, dato il diverso esito valutativo sul merito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della riproduzione dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalle disposizioni procedurali
Norma sul motivo di impugnazione: la Corte ha valutato i motivi ai sensi delle lettere richiamate (b, e) e ne ha dichiarato in parte l'infondatezza o l'inammissibilità, precisando che non è consentito un sindacato di merito sulla prognosi del giudice di sorveglianza
Regola l'affidamento in prova al servizio sociale: la Corte ha ribadito che la concessione richiede una prognosi favorevole di reinserimento, valutata sulla base del reato commesso, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria e risultati dell'indagine socio-familiare; informazioni negative possono legittimamente determinare il rigetto
Collegata alle misure alternative e alle relative condizioni; la Corte ha ritenuto che la presunta violazione degli artt. 47 e 47-ter non fosse dimostrata e che la motivazione del Tribunale fosse logica e sufficiente
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese a carico dell'appellante avverso il rigetto
Massime di principio
- Per ottenere l'affidamento in prova occorre una prognosi positiva di non recidiva: il giudice valuta il reato, i precedenti, le pendenze, le informazioni di polizia, la condotta carceraria e i risultati dell'indagine socio-familiare
- Informazioni negative provenienti da polizia giudiziaria o dai servizi trattamentali possono da sole giustificare il diniego dell'affidamento se mettono in luce una personalità ancora pericolosa
- Questioni formali (es. scioglimento del cumulo) possono risultare inconferenti se il rigetto è motivato su basi prognostiche sostanziali e documentate
- Le richieste di detenzione domiciliare per motivi di salute richiedono una contestazione specifica e circostanziata della valutazione sanitaria: l'assenza di censure precise rende inammissibile l'impugnazione su tale punto
- In Cassazione non è possibile un sindacato di merito sulla valutazione prognostica del giudice di sorveglianza; il controllo è limitato alla legalità e alla adeguatezza della motivazione
- Chi impugna dovrebbe focalizzare le censure sulla carenza o contraddittorietà della motivazione documentando fatti nuovi o errori di diritto manifesti, altrimenti il ricorso rischia di essere respinto
- Se esistono precedenti o provvedimenti favorevoli (es. annullamenti) occorre dimostrare in che modo tali atti incidono specificamente sulla situazione attuale e sulla prognosi di rieducazione
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