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Sentenza

Sentenza del 16/07/2020 n. 15171 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso dell'ICI versata per gli anni 1994-2004; il Comune aveva negato il rimborso e la contribuente aveva impugnato il diniego in sede giurisdizionale senza successo in primo e secondo grado. In cassazione la ricorrente deduceva: errata estensione dell'efficacia del giudicato (contestando che una sentenza favorevole per gli anni 2005-2008 potesse valere anche per 1994-2004); erronea applicazione delle regole sulla prescrizione/decadenza del diritto di chiedere il rimborso (termine triennale); omesso esame e vizi di motivazione del provvedimento comunale di diniego, in particolare per aver rinviato ad un parere di studio privato non prodotto e per presunte violazioni delle regole di competenza comunale (art.6 D.Lgs. 504/1992).

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che il giudicato relativo agli anni 2005-2008 non potesse estendersi alle annualita' 1994-2004 poiche' mancava un elemento costitutivo permanente comune (la decisione non investiva un elemento tendenzialmente durevole come l'attribuzione di rendita catastale). Ha confermato che la domanda di rimborso e' soggetta al termine speciale di tre anni previsto dalla normativa fiscale e che tale termine decorre dal giorno del pagamento (quindi la domanda era tardiva). Ha inoltre escluso che vi fosse omesso esame di un fatto decisivo o vizio di motivazione rilevante: le presunte irregolarita' formali non sono state dimostrate come idonee a pregiudicare la sfera difensiva della ricorrente. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 30 del 1992, articolo 5, comma 3

    Il versamento dell'imposta effettuato secondo i valori contabili ai sensi dell'art.5, comma 3, diviene 'intangibile' una volta eseguito il pagamento in mancanza di un atto di attribuzione della rendita catastale richiesto dal contribuente.

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 13

    Il contribuente puo' richiedere al Comune al quale e' stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione

    Il termine speciale di tre anni per chiedere il rimborso decorre dal pagamento; la sentenza relativa ad anni diversi non sospende o riapre automaticamente tale termine se non incide sul diritto alla restituzione relativo agli anni per cui si chiede il rimborso.

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 6

    La norma attribuisce al Consiglio comunale la determinazione dell'ICI; non costituisce di per sé deroga alla disciplina della rappresentanza o giustificazione autonoma di illegittimita' del provvedimento amministrativo di diniego quando la questione e' la verifica dei presupposti del rimborso.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 164

    Richiamata come norma che ha ribadito/disciplinato il termine triennale per la richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute; la Corte ha applicato il termine nella sua funzione di termine speciale rispetto ai termini civilistici.

  • Codice di procedura civile, articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    La portata dell'impugnazione per vizio di motivazione e' limitata: puo' costituire motivo di cassazione solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non sono piu' ammissibili censure generiche di insufficienza o contraddittorieta' argomentativa.

  • Codice civile, articoli 2935 e 2953

    Richiamati in relazione a termini ordinari di prescrizione; tuttavia la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina speciale fiscale (termine triennale) per la domanda di rimborso.

  • Costituzione, articolo 53

    Richiamata nella prospettiva generale della disciplina tributaria (principio di imposizione secondo capacita' contributiva); non ha determinato un diverso esito rispetto all'applicazione dei termini e dell'efficacia del giudicato.

  • Citazione processuale: sentenze di legittimita' richiamate (es. Cass. n. 4383/2011, n. 1198/2011, n. 17760/2018)

    La giurisprudenza di legittimita' e' stata richiamata per precisare i limiti dell'efficacia ultrannuale del giudicato: essa opera solo in relazione a elementi stabili e durevoli (es. qualificazioni giuridiche o attribuzione di rendita catastale), non per questioni di fatto o elementi variabili tra periodi d'imposta.

Massime di principio

  • Il giudicato tributario relativo a determinate annualita' puo' avere efficacia anche per periodi successivi solo se investe elementi costitutivi stabili e durevoli (es. attribuzione di rendita catastale o qualificazione giuridica permanente); non si estende automaticamente a fatti variabili tra periodi d'imposta.
  • La domanda di rimborso di imposte locali e' soggetta al termine speciale triennale previsto dalla normativa fiscale: il termine, di regola, decorre dal giorno del pagamento e non e' interrotto da sentenze relative ad anni diversi se queste non accertano definitivamente il diritto alla restituzione per gli anni oggetto della domanda.
  • Il versamento operato in base a regole transitorie o valori contabili puo' divenire 'intangibile' una volta eseguito, se non sono state esperite le procedure (es. richiesta di attribuzione della rendita catastale) che avrebbero potuto modificare la base imponibile.
  • Le censure di vizi formali dell'azione amministrativa (es. esternalizzazione della motivazione in un parere privato) richiedono la dimostrazione dell'effettivo pregiudizio subito dal contribuente; l'assenza di tale prova rende irrilevanti le irregolarita' formali ai fini della tutela.
  • In sede di Cassazione il vizio di motivazione puo' essere censurato solo se sussiste l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; censure generiche di insufficienza argomentativa non sono piu' idonee a fondare la cassazione.
  • Il giudice di merito non e' tenuto a motivare separatamente su ogni eccezione formale quando la decisione di rigetto della domanda e' gia' sorretta da motivi sostanziali assorbenti.

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