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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6045/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava quattro censure: 1) violazione dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. n.137/2020 per mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale alla difesa nell'appello cartolare; 2) vizio relativo alla valutazione della prova (art. 605 c.p.p.), lamentando che il Tribunale avrebbe confermato la condanna sulla base della sola sufficienza delle risultanze e non sul principio della certezza oltre ogni ragionevole dubbio; 3) violazione dell'art. 78 c.p.p. per una presunta impropria notifica diretta da parte della persona offesa della dichiarazione di costituzione di parte civile (anziché tramite ufficiale giudiziario o deposito in cancelleria); 4) illegibilità della copia notificata del decreto che dispone il giudizio.

La decisione

Il primo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha accertato che le conclusioni del Pubblico Ministero erano depositate ma non comunicate alla difesa, integrando una nullità generale nell'appello cartolare disciplinato dalla normativa emergenziale. Tale nullità, eccepita dalla difesa, ha portato la Corte a rilevare la sopravvenuta prescrizione del reato (estinzione del reato il 22 novembre 2024, in assenza di atti interruttivi). Di conseguenza la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; ha altresì annullato la sentenza agli effetti civili e rinviato la questione al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. pen.

    relativo al reato di percosse

    Norma sostanziale che descrive il reato contestato; la Corte non ha riesaminato la qualificazione sostanziale dopo aver dichiarato estinto il reato per prescrizione

  • art. 23-bis d.l. n. 137/2020

    La disciplina emergenziale ha reso rilevante l'appello cartolare; la mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in tale regime integra una nullità generale che tutela il diritto di difesa

  • art. 94 d.lgs. n. 150/2022

    disciplina del giudizio cartolare in regime emergenziale

    Richiamata per inquadrare la specificità del giudizio cartolare e le conseguenze processuali della mancata comunicazione delle conclusioni del PM

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Rilevata come normativa che disciplina le nullità connesse all'intervento dell'imputato; l'inosservanza delle disposizioni sull'intervento può determinare una nullità generale

  • art. 180 cod. proc. pen.

    impugnazione per cassazione delle nullità prodottesi nella fase del giudizio

    Consente di eccepire in cassazione la nullità generale verificatasi in fase di giudizio quando la parte non ha assistito

  • art. 605 cod. proc. pen.

    valutazione della prova in grado di appello

    Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione della prova; la Corte non ha accolto tale motivo perché ha ritenuto decisivo il primo motivo (nullità e prescrizione)

  • art. 78 cod. proc. pen.

    sulla notificazione degli atti

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla notifica della costituzione di parte civile; la Corte ha esaminato il profilo ma ha deciso il caso sulla nullità principale relativa alle conclusioni del PM

  • legge n. 53/1994

    Citata nella ricostruzione sulla modalità di costituzione di parte civile; la censura riguardava la procedura di notifica adottata dalla persona offesa

Massime di principio

  • In appello cartolare disciplinato dalla normativa emergenziale, la mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero alla difesa costituisce una nullità generale che può essere rilevata in cassazione e può comportare l'annullamento della sentenza quando abbia compromesso l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
  • Tale nullità, se prodottasi nel giudizio e tempestivamente eccepita, può portare a rilevazioni che incidono sul decorso dei termini (es. prescrizione): se nel frattempo è intervenuta la prescrizione e non vi sono atti interruttivi, il reato può risultare estinto e la sentenza annullata senza rinvio per gli effetti penali.
  • Le questioni sulla regolarità della costituzione di parte civile e sulla leggibilità o validità formale di atti notificati sono rilevanti ma, se non decisive rispetto a una nullità più grave che incide sul diritto di difesa, possono restare subordinate alla soluzione di quest'ultima.
  • In presenza di annullamento per prescrizione rispetto agli effetti penali, le questioni di natura civile vengono spesso rimesse al giudice civile competente, con separazione tra profili penali e civili.
  • Difensori e Uffici della Procura devono assicurare la comunicazione formale delle conclusioni e il rispetto delle forme di notifica per evitare nullità processuali che possano compromettere l'esito del procedimento.

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