Cassazione Penale, Sentenza n. 32990/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a contestare il rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (procedimento SIUS 5234/2021 - TDS Torino). Il ricorrente deduceva che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le censure difensive e la documentazione prodotta (tra cui decreti di ammissione al gratuito patrocinio emessi da altri uffici giudiziari, una relazione della Direzione Nazionale Antimafia del 06/09/2016 e note favorevoli della Questura), nonché il positivo reinserimento sociale e il mancato reddito. Inoltre censurava la mancata considerazione dei provvedimenti favorevoli disposti in procedimenti analoghi e l'asserita impossibilità di indicare analiticamente redditi in assenza di qualunque entrata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La motivazione centrale è che l'istanza era formalmente inammissibile per carenza della dichiarazione reddituale: l'autocertificazione prodotta era generica e priva di riferimento temporale come richiesto dall'art.79 D.P.R. 115/2002, rendendo impossibile verificare le condizioni reddituali al momento della presentazione. Il Collegio ha inoltre richiamato la presunzione prevista dall'art.76, comma 4-bis, D.P.R. 115/2002 (applicabile ai condannati per 416-bis) che, pur essendo relativa e quindi superabile con prova contraria, inverte l'onere probatorio sul richiedente. Le ulteriori doglianze del ricorrente sono state ritenute o assorbite o attinenti a vizi della motivazione non sindacabili con il tipo di ricorso consentito; la Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obbligo, ai sensi dell'art.616 c.p.p., di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - articolo 79
L'art.79 richiede che l'istanza di ammissione al patrocinio contenga una dichiarazione sostitutiva con la specifica determinazione del reddito e il riferimento temporale; l'assenza di tali requisiti rende l'istanza inammissibile e il giudice non è tenuto a integrare o completare parti essenziali mancanti dell'autocertificazione, se non può limitarsi a richiedere documentazione probatoria ai sensi del comma 3.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - articolo 76, comma 4-bis
Prevede una presunzione che il soggetto condannato per i reati di cui all'art.416-bis abbia redditi eccedenti i limiti per il patrocinio; la Corte Costituzionale ha qualificato tale presunzione come relativa (Corte Cost. n.139/2010), pertanto l'onere di fornire la prova contraria grava sul richiedente, con inversione dell'onere della prova.
Codice di procedura penale - articolo 125, comma 3
Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la sua violazione può integrare un motivo di illegittimità, ma nell'ambito del ricorso consentito (per violazione di legge) la Corte limita la sindacabilità a vizi formali della motivazione (mancanza assoluta o apparente).
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - articolo 99 e articolo 113
Richiamati in relazione ai limiti del ricorso: il ricorso per cassazione in materia di ammissione al patrocinio è consentito per violazione di legge ai sensi degli artt. citati; pertanto non è sindacabile ogni vizio di merito o logico-argomentativo se non configurabile come violazione di norma procedurale.
Codice di procedura penale - articolo 611
Norma che disciplina la possibilità per il Procuratore Generale di rassegnare conclusioni scritte nella Corte di Cassazione; qui menzionata perché il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Codice di procedura penale - articolo 616
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - articolo 46
Riguarda la dichiarazione sostitutiva di certificazione e le modalità dell'autocertificazione utilizzata per attestare condizioni di reddito; l'istanza deve rispettare i requisiti formali previsti da tale disciplina.
Corte Costituzionale - sentenza n.139/2010
Ha qualificato la presunzione di superamento del limite di reddito prevista dall'art.76, comma 4-bis D.P.R. 115/2002 come relativa e non assoluta, imponendo la possibilità per il soggetto di fornire prova contraria.
Massime di principio
- Un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è formalmente inammissibile se l'autocertificazione reddituale non indica in modo specifico e con riferimento temporale il reddito; tale requisito è essenziale e non può essere sanato dal giudice integrando l'istanza al posto del richiedente.
- Se il richiedente è stato condannato per reati collegati all'art.416-bis, opera una presunzione (art.76, comma 4-bis D.P.R.115/2002) che rende necessario per il richiedente fornire prove documentali idonee a superare tale presunzione (onere probatorio invertito).
- Provvedimenti favorevoli emessi da altri uffici giudiziari, relazioni di organismi investigativi o elementi di reinserimento sociale possono supportare la richiesta ma non suppliscono ai requisiti formali dell'istanza né automaticamente ribaltano la presunzione prevista per i reati associativi; devono essere prodotti in modo efficace e con congruo riferimento temporale.
- In sede di Cassazione, per questa materia, è sindacabile principalmente la violazione di legge e la totale mancanza o apparente motivazione dell'atto impugnato; vizi di logica o di valutazione di merito sono generalmente non sindacabili se non qualificati come specifiche violazioni normative.
- Il giudice può chiedere integrazioni documentali per verificare la veridicità delle dichiarazioni (art.79, comma 3), ma non è tenuto a ricostruire o completare informazioni essenziali mancanti nella dichiarazione sostitutiva presentata dal richiedente.
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