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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19970/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso avversava la sentenza della Corte di appello di Firenze che, riformando la pronuncia del G.I.P. di Pisa, aveva riconosciuto la continuazione dei reati e condannato Stefano Baldoni per bancarotta fraudolenta per distrazione (artt. 110 c.p., 216, primo comma, n.1, e 223 legge fall.), per reati tributari con uso di fatture per operazioni inesistenti (artt. 110 c.p. e artt. 2 e 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74) e per occultamento/distruzione di scritture contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000). Le censure del ricorrente sostenevano che: l'affitto d'azienda non era atto distrattivo ma misura conservativa per generare liquidità (i canoni sarebbero stati corrisposti per circa dieci mesi); Baldoni non era amministratore di fatto ma solo socio operativo; non sarebbero state individuate condotte materiali rilevanti in relazione ai reati tributari; le attenuanti generiche erano state erroneamente negate; la misura delle pene accessorie fallimentari mancava di adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero in larga parte generici o tendessero a ottenere una rivalutazione dei fatti che non è consentita in sede di legittimità. Ha confermato il principio consolidato secondo cui un contratto di affitto d'azienda può integrare la bancarotta per distrazione quando, ancor prima del fallimento, esso trasferisca la disponibilità dei principali beni aziendali senza che i canoni vengano versati nelle casse sociali e determini la sostanziale inattività della società. Ha ritenuto adeguatamente motivata la qualificazione di Baldoni quale amministratore di fatto, sulla base di numerose e convergenti testimonianze e elementi probatori, e ha giudicato congrua la valutazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche e sulla commisurazione delle pene accessorie. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Uso come norma di raccordo per la partecipazione al reato, richiamata nell'impianto accusatorio dei reati fallimentari e tributari

  • art. 216, primo comma, n.1 legge fallimentare

    Norma richiamata quale norma incriminatrice per la bancarotta fraudolenta per distrazione; la Corte ha confermato che atti come l'affitto d'azienda possono integrare la fattispecie quando tolgono la disponibilità dei beni sociali senza apporti nelle casse

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamata nell'ambito delle condotte concorsuali e della responsabilità per i delitti fallimentari, integrata dalla qualificazione di amministratore di fatto

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Riferita al reato di uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto sussistente la rilevanza penale sulla base degli elementi probatori e del ruolo gestionale dell'imputato

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10

    Richiamata per il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto congruamente provato l'ostacolo alla ricostruzione dei redditi e del volume d'affari

  • art. 2639 c.c.

    Interpretato in chiave di diritto societario penale per definire la figura dell'amministratore di fatto: equiparazione a chi esercita continuativa e significativamente i poteri tipici della funzione, anche se non formalmente nominato

  • art. 2560, comma 2, c.c.

    Citato nella discussione sul regime delle obbligazioni dopo affitto d'azienda; la Corte ha ritenuto non automatica l'applicabilità della regola della solidarietà del cessionario/affittuario quando l'operazione risulti voluta per esentare il cessionario dagli obblighi

  • art. 133 c.p.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena e al giudizio sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito quando la motivazione non sia contraddittoria

  • art. 101 c.p.

    Usato per definire la nozione di reato della stessa indole ai fini della valutazione dei precedenti penali specifici

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende per motivi di colpa nella formulazione dei motivi di ricorso

Massime di principio

  • Un contratto di affitto d'azienda può configurare bancarotta fraudolenta per distrazione se, ante fallimento, trasferisce la sostanziale disponibilità dei beni aziendali senza che i canoni entrino nelle casse sociali e determina l'inattività dell'impresa.
  • La qualifica di amministratore di fatto si ricava da elementi sintomatici di gestione continuativa e significativa: ruolo decisionale, rapporti con fornitori, clienti, dipendenti e partecipazione alle scelte strategiche; non è necessaria la formale carica.
  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti o una 'lettura alternativa' delle prove: i motivi che si limitano a riproporre censure già decise dal giudice di merito sono spesso inammissibili per genericità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva l'assenza di elementi favorevoli rilevanti; la decisione sulla concessione è meritocratica e non ricostruibile liberamente in sede di legittimità salvo vizio di motivazione.
  • La determinazione delle pene accessorie richiede motivazione specifica soprattutto se la durata supera la media edittale; se la misura non presenta una apprezzabile divaricazione rispetto alla pena principale, la motivazione del giudice d'appello può ritenersi sufficiente.

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