Cassazione Civile, Ordinanza n. 13762/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del Ministero, cassato il decreto della Corte d'appello di Perugia e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso per equa riparazione per intervenuta decadenza ex art. 4 L. n. 89/2001. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di merito e di legittimità, valorizzando la novità della questione interpretativa.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001 promosso da più soggetti per l'irragionevole durata di un precedente processo, a sua volta relativo a un'indennità ex lege Pinto e seguito da un giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Umbria. La Corte d'appello di Perugia aveva accolto la domanda e ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento di somme a titolo di indennizzo, ritenendo tempestiva la domanda perché il termine semestrale di decadenza ex art. 4 L. n. 89/2001 decorresse non dal passaggio in giudicato della sentenza resa all'esito dell'ottemperanza, ma dal successivo completamento dell'esecuzione, coincidente con l'emissione dei mandati di pagamento da parte del commissario ad acta. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU: secondo il ricorrente, il termine di decadenza avrebbe dovuto decorrere dalla definitività della sentenza di ottemperanza, non dal momento dell'effettivo pagamento. Il resistente costituitosi ha difeso la soluzione della Corte territoriale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che, quando alla fase di cognizione segua un giudizio di ottemperanza, la 'decisione che conclude il procedimento' ai fini dell'art. 4 L. n. 89/2001 è la sentenza che definisce l'ottemperanza e diventa definitiva, non il successivo adempimento materiale mediante commissario ad acta. Poiché nel caso concreto la sentenza di ottemperanza era passata in giudicato molto prima della domanda di equa riparazione, il ricorso introduttivo ex L. n. 89/2001 risultava tardivo e quindi inammissibile.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale del motivo di ricorso per denunciata violazione di legge.
dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva
Il termine semestrale di decadenza decorre dalla definitività della decisione che conclude il procedimento; se alla cognizione segue l'ottemperanza, il dies a quo coincide con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce l'ottemperanza, non con l'effettivo pagamento eseguito dal commissario ad acta.
art. 6, par. 1, CEDU
Richiamato dal ricorrente e scrutinato dalla Corte in rapporto all'ambito di tutela della legge Pinto; la soluzione adottata è stata ritenuta non in contrasto con la Convenzione.
Il giudizio di ottemperanza è considerato funzionalmente e strutturalmente equivalente a una fase esecutiva; la sentenza che lo conclude è la decisione rilevante per la decorrenza del termine di decadenza. Gli atti del commissario ad acta sono oggetto di rimedi eventuali e interni all'ottemperanza.
Richiamato per escludere che il relativo ricorso abbia natura di vera azione di ottemperanza o di incidente di esecuzione rilevante ai fini del caso.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
artt. 24 e 113 Cost.
Richiamati nel quadro argomentativo sull'effettività della tutela giurisdizionale, senza alterare l'esito sulla decadenza.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 4 L. n. 89/2001, il termine semestrale di decadenza decorre dalla definitività della decisione che conclude il procedimento presupposto; se dopo la cognizione viene instaurato un giudizio di ottemperanza, la decisione finale rilevante è la sentenza conclusiva dell'ottemperanza, non il successivo adempimento materiale dell'amministrazione o del commissario ad acta.
- La durata dell'attività del commissario ad acta o il momento del pagamento non possono essere assunti come dies a quo del termine di decadenza della domanda Pinto, perché ciò introdurrebbe un elemento di incertezza incompatibile con la funzione di stabilità e prevedibilità propria della decadenza.
- Nel sistema della legge Pinto rileva il ritardo del processo svolto davanti a un giudice; un autonomo pregiudizio da ritardo nell'esecuzione della decisione favorevole, ove configurabile, appartiene a una diversa area di tutela e non incide sulla decorrenza del termine per proporre la domanda di equa riparazione per la durata del processo.
- Quando la questione di diritto è definita e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare il decreto impugnato e decidere nel merito, dichiarando l'inammissibilità originaria della domanda per intervenuta decadenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13604/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13607/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13608/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13610/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13611/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_civile · 11 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13612/2026 del 11/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →