Cassazione Civile, Ordinanza n. 07920/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
A seguito della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento di una società su ricorso di un creditore munito di decreto ingiuntivo non opposto, il legale rappresentante della società ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall., respinto dalla Corte d'appello. In cassazione ha articolato otto motivi. I primi due contestavano presunte nullità della decisione di merito: omessa acquisizione del fascicolo di primo grado e omessa pronuncia su questioni relative alla formazione e sottoscrizione della sentenza di fallimento, con dedotta violazione del principio di precostituzione del giudice e richiesta di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 156 c.p.c. I motivi terzo, quarto e quinto censuravano la regolarità della notifica del ricorso prefallimentare e del decreto di fissazione udienza, sostenendo inesistenza o nullità della notifica per vizi della relata, mancata indicazione dell'orario, inesistenza del civico indicato, mancata ammissione di prova e querela di falso, nonché violazione delle regole ordinarie sulle notificazioni e dei parametri costituzionali e convenzionali. Il sesto motivo negava il raggiungimento della soglia debitoria di legge, assumendo difetto di prova delle notifiche delle cartelle o ingiunzioni fiscali. Il settimo motivo contestava la prova dello stato di insolvenza. L'ottavo motivo chiedeva rimessione in termini per il pagamento del creditore istante, sostenendo che il pagamento avrebbe dovuto essere considerato in sede di reclamo e richiamando l'orientamento del nuovo Codice della crisi favorevole al salvataggio dell'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi sulla pretesa nullità della sentenza di merito per difetto di acquisizione del fascicolo e per asserita preconfezione della decisione, qualificando le discrasie cronologiche come meri refusi o errori materiali, non incidenti sulla validità della sentenza, poiché ciò che rileva è la data di pubblicazione e non quella di deliberazione. Ha poi escluso vizi della notificazione prefallimentare, rilevando che la notifica era stata eseguita all'indirizzo risultante dal registro delle imprese e che il procedimento speciale ex art. 15 l.fall. deroga alla disciplina ordinaria, senza necessità dell'indicazione dell'orario o di ulteriori ricerche da parte dell'ufficiale giudiziario. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondate le doglianze sulla soglia debitoria e sullo stato di insolvenza, reputando il primo motivo generico e non autosufficiente e il secondo fondato su un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione. È stato infine respinto il motivo sulla rimessione in termini per il pagamento del creditore istante, sia perché presupposto sul vizio della notifica non accolto, sia perché il pagamento rileva solo se intervenuto prima della dichiarazione di fallimento e con data certa anteriore. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dello Stato per il fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con ulteriore statuizione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
norma che disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
richiamato nel motivo sul fascicolo di primo grado e sull'attività del giudice d'appello
art. 132-bis disp. att. c.p.c.
richiamato a sostegno della censura sul mancato esame del fascicolo e della motivazione
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto dal ricorrente
art. 111 Cost.
invocato per dedotte violazioni del giusto processo e della motivazione
art. 25 Cost.
invocato nel motivo sul principio di precostituzione del giudice
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro del giusto processo
art. 47 Carta dei diritti dell'Unione europea
richiamato quale parametro del giusto processo e della tutela giurisdizionale effettiva
art. 10 Cost.
richiamato in combinato con gli altri parametri costituzionali
art. 11 Cost.
richiamato in combinato con i parametri costituzionali e sovranazionali
art. 117 Cost.
richiamato in relazione al rispetto della CEDU e della Carta UE
richiamato nel motivo sulla collegialità della decisione
richiamato in relazione alla collegialità e ai poteri del giudice
richiamato nel motivo sulla collegialità della decisione
richiamato nel motivo sul contraddittorio e sul giusto processo
norma centrale sul procedimento notificatorio prefallimentare e sulla soglia debitoria
richiamato nel motivo sulla composizione del collegio
richiamato nel motivo sulla composizione del giudice e del collegio
richiamato nel motivo sulla composizione del giudice e del collegio
art. 48 ord. giud.
richiamato nel motivo sulla precostituzione del collegio
oggetto della questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente
richiamato nei motivi sulla motivazione, prove e falsa applicazione
richiamato nel motivo sull'omessa pronuncia
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità dell'indicazione dell'orario di notifica
richiamato in relazione alla relata di notifica e all'orario del tentativo
richiamato dal ricorrente nella ricostruzione della disciplina della notificazione
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità dell'avviso del deposito
art. 107, comma 1, d.P.R. n. 1229/1959
richiamato dalla Corte per affermare la validità della notifica all'indirizzo risultante dal registro imprese
richiamato nei motivi sulla legittimità e sui vizi dell'atto notificato
art. 24 Cost.
invocato a tutela del diritto di difesa rispetto alla notificazione prefallimentare
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza e la motivazione inesistente
richiamato dalla Corte per dichiarare inammissibile il motivo che contrasta con orientamento consolidato
richiamato nel motivo sulla mancata ammissione delle prove e della querela di falso
richiamato in relazione alla prova dello stato di insolvenza
richiamato nel motivo sulla rimessione in termini, ma non ritenuto decisivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato per la condanna alle spese in favore dello Stato per la parte ammessa al patrocinio
richiamato per la liquidazione delle spese in favore dello Stato
Massime di principio
- La data della deliberazione della sentenza non è, di per sé, un elemento essenziale idoneo a determinare la nullità del provvedimento; ai fini della validità rileva la data di pubblicazione, purché successiva al momento in cui la causa è stata trattenuta in decisione secondo il rito applicabile.
- Errori materiali, refusi o disallineamenti del sistema informatico relativi alla cronologia interna del provvedimento non integrano nullità della sentenza se non incidono sul contenuto decisorio e sulla sua regolare pubblicazione.
- Nel procedimento notificatorio prefallimentare l'indirizzo desunto dal registro delle imprese è decisivo: la notifica eseguita presso la sede ivi risultante è valida e non può essere infirmata allegando una diversa sede effettiva non risultante dai registri.
- La disciplina notificatoria speciale dell'art. 15 l.fall. prevale su quella ordinaria del codice di rito e consente il perfezionamento della notifica con il deposito in casa comunale senza ulteriori ricerche dell'ufficiale giudiziario, quando la notificazione presso la sede non sia stata possibile.
- La mancata indicazione dell'orario del tentativo di notifica non determina nullità del procedimento notificatorio prefallimentare se la legge speciale non la prevede come requisito essenziale.
- Le contestazioni sulla regolarità della notifica non possono essere utilizzate per introdurre, in modo surrettizio, una prova contraria alla relata privilegiata ove la dedotta falsità non sia sostenuta da elementi logicamente incompatibili con quanto attestato dall'ufficiale giudiziario.
- In cassazione non è sindacabile l'apprezzamento di fatto del giudice di merito sulla sussistenza dello stato di insolvenza, se sorretto da motivazione congrua e giuridicamente corretta.
- Il pagamento del credito del ricorrente in sede di reclamo può incidere sulla dichiarazione di fallimento solo se intervenuto prima della sentenza dichiarativa e documentato con data certa anteriore; non può essere valorizzato se il presupposto della nullità della notifica viene meno o se il pagamento è successivo.
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