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Sentenza

Sentenza n. 183/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione – Prefettura U.T.G. di -OMISSIS- del 28 ottobre 2024, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui è stato revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente il 6 gennaio 2024 su istanza del datore di lavoro del 12 dicembre 2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche ignoto.

Giustizia amministrativa202401501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, motivata da una precedente condanna per spaccio di sostanze stupefacenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il datore di lavoro aveva richiesto il nulla osta all'ingresso, che era stato rilasciato il 6 gennaio 2024. Dopo controlli sull'interessato, lo Sportello Unico aveva avviato il procedimento di revoca rilevando una precedente condanna per spaccio di sostanze stupefacenti, ritenuta ostativa all'ingresso ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente deduceva l'illegittimità della revoca sostenendo che la riabilitazione concessa dal Tribunale di sorveglianza il 2 luglio 2024, ai sensi dell'art. 178 c.p., estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, compreso l'effetto ostativo all'ingresso. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto il riesame della posizione alla luce della riabilitazione.

La decisione

Nel corso del giudizio, in esecuzione dell'ordinanza con cui il TAR aveva disposto il riesame, l'Amministrazione ha annullato il provvedimento impugnato. Il ricorrente ha quindi ottenuto una convocazione presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno. Ritenendo l'annullamento integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito la questione relativa agli effetti della riabilitazione. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, secondo il richiamo giurisprudenziale operato, non si procede alla rifusione a favore dello Stato quando la parte soccombente virtuale è un'Amministrazione statale. È stato invece liquidato al difensore del ricorrente il compenso per il gratuito patrocinio, quantificato secondo i criteri del d.P.R. n. 115/2002 e con dimezzamento dei compensi per il processo amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata dall'Amministrazione quale base dell'effetto ostativo all'ingresso derivante dalla condanna per reati in materia di stupefacenti.

  • art. 178 c.p.

    È invocato dal ricorrente per sostenere che la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, incluso l'effetto ostativo all'ingresso; la sentenza non decide nel merito tale questione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l'annullamento dell'atto impugnato soddisfa integralmente l'interesse del ricorrente.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

    La norma disciplina il pagamento allo Stato delle spese processuali spettanti alla parte ammessa al patrocinio; il TAR richiama l'orientamento secondo cui tale meccanismo non opera quando la parte soccombente è un'Amministrazione dello Stato.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell'impegno professionale

    Impone di liquidare il compenso del difensore ammesso al patrocinio entro i valori medi delle tariffe, considerando la natura dell'impegno professionale.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Dimezza i compensi spettanti ai difensori per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.

  • art. 168 d.P.R. 115/2002

    È richiamato quale fondamento della liquidazione del compenso al difensore contenuta nella sentenza, avente natura di decreto collegiale di liquidazione.

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    Rende separatamente opponibile la statuizione di liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'Amministrazione annulla integralmente l'atto impugnato e tale annullamento soddisfa l'interesse del ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di decidere i motivi di merito.
  • La liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere effettuata direttamente nella sentenza, assumendo la relativa statuizione natura di decreto collegiale di liquidazione separatamente opponibile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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