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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26218/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Nel ricorso sono stati dedotti: nullità della sentenza per violazione degli artt. 356 e 114 disp. att. c.p.p.; vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; nullità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., come modificato dalla riforma Cartabia. È stata anche presentata istanza di trattazione orale, disattesa perché il procedimento era definito ai sensi dell'art. 611, comma 1, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Quanto al diniego della particolare tenuità del fatto, ha ribadito che il giudizio ex art. 131-bis c.p. va compiuto alla luce dei criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p., ed è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    procedimento ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    consente la definizione del ricorso senza trattazione orale nel caso esaminato.

  • artt. 356 e 114 disp. att. c.p.p.

    sono stati invocati come norme violate a fondamento della dedotta nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta non ammissibile in cassazione nei termini proposti.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede un giudizio rimesso al merito, sindacabile solo per assenza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    costituisce il parametro di riferimento per la valutazione della tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis c.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di appello, se non accompagnate da una specifica critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va effettuato secondo i criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p. ed è espressione di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
  • La valutazione di merito sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto è sindacabile in cassazione soltanto nei limiti della mancanza di motivazione o della sua manifesta illogicità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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