Cassazione Penale, Sentenza n. 1832/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Bagordo ha impugnato la sentenza del 04/11/2021 con cinque motivi: 1) carenza della prova dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che l'ordine del Prefetto non rientrerebbe nell'ambito tutelato dall'art. 650 c.p.; 2) nullità per mancata o insufficiente motivazione sui criteri di determinazione della pena (violazione artt. 125 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.); 3) illogicità della motivazione, in particolare la qualificazione del fatto come di "estrema gravità"; 4) violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 5) violazione dell'art. 131‑bis c.p. per la possibile applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto erronea la qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione fatta dalla Corte d'appello di Bari, perché la sentenza di primo grado aveva inflitto la pena dell'arresto sostituita, ai sensi dell'art. 53 legge 689/1981, con la pena pecuniaria dell'ammenda: in tale ipotesi la sentenza è appellabile. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte d'appello del 15/04/2022 che aveva trasmesso gli atti in questa sede, qualificato il mezzo come appello e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per la prosecuzione del giudizio di secondo grado. La Cassazione non si è pronunciata nel merito sulle censure sostanziali (insussistenza del fatto, attenuanti, tenuità).
Norme richiamate
Norma che sanziona la mancata obbedienza a un ordine legittimo; nel procedimento è la norma sostanziale contestata al ricorrente, ma la Corte di Cassazione non ha deciso sul merito della sua applicabilità al caso concreto.
art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689
Consente la sostituzione della pena detentiva (se non superiore a sei mesi) con una pena pecuniaria corrispondente; la Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che la condanna, pur sostituita con ammenda, presuppone la pena detentiva e dunque la sentenza resta appellabile.
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola ammenda; la Corte ha interpretato che tale inappellabilità riguarda le sentenze originariamente previste come ammenda e non le ammende applicate in sostituzione di pena detentiva.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte d'appello quando disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione; la Cassazione ha annullato quella disposizione perché fondata su errata valutazione dell'appellabilità.
art. 72 legge 24 novembre 1981, n. 689
Prevede la possibilità di revoca della sanzione sostitutiva; la Corte lo menziona per sottolineare che la sostituzione non elimina il carattere detentivo della sanzione originaria.
Richiamato come parametro di correttezza della motivazione sulla determinazione della pena; il ricorrente aveva censurato la motivazione ai sensi di tale norma, ma la Cassazione non ha deciso nel merito.
Norma sui criteri di determinazione della pena; il ricorrente denunciava carenze motivazionali rispetto ai criteri di cui a questa norma.
Disposizione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente l'aveva invocata come quinto motivo, ma la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito.
art. 23 d.l. n. 137/2020 e successive modificazioni (richiamato)
Norme procedurali emergenziali richiamate nella requisitoria del Pubblico Ministero; la Procura aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto ma la Cassazione ha limitato la decisione alla questione di appellabilità.
art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (richiamato)
Richiamato a supporto della richiesta del Procuratore generale; non è stata impiegata per decidere nel merito.
Massime di principio
- Una sentenza che infligge l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva ai sensi dell'art. 53 legge n. 689/1981 è appellabile: l'inappellabilità prevista dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. riguarda solo le sentenze in cui la pena originaria è l'ammenda, non le ammende applicate in sostituzione di pena detentiva.
- La sostituzione della pena detentiva con ammenda non elimina l'esistenza della pena detentiva originaria e pertanto mantiene aperte le vie di impugnazione tipiche della condanna detentiva (incluso il secondo grado).
- Se la Corte d'appello considera erroneamente inammissibile un gravame, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza e rinviare gli atti alla Corte territoriale perché riconsideri l'impugnazione nella sua giurisdizione di merito.
- La pronuncia sulla sola questione processuale di ammissibilità non pregiudica la possibilità per il giudice del merito di esaminare successivamente, in appello, le censure di merito (insussistenza del fatto, attenuanti, tenuità del fatto, vizi di motivazione).
- In casi di contestazione di applicazioni di norme penali amministrative (es. ordine del Prefetto), è opportuno articolare sia censure di diritto (ambito di tutela della norma penale) sia censure di fatto (prove e ricostruzione), perché la Corte può decidere separatamente su ammissibilità e merito.
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