Cassazione Civile, Ordinanza n. 36456/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La lite nasce dalla divisione dei beni caduti nella successione della madre. Un coerede chiedeva la divisione dell’asse; l’altro non si opponeva alla divisione ma rivendicava un credito per spese di ristrutturazione e miglioramento dei beni comuni. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, riconosceva tale credito e disponeva la prosecuzione per la formazione del progetto di divisione; con sentenza definitiva approvava il progetto, assegnando beni di valore diverso e calcolando il conguaglio. In appello, la coerede attrice contestava: 1) il diniego del giuramento decisorio; 2) il mancato rinnovo della CTU per la stima dei beni; 3) la violazione delle regole di formazione delle porzioni ex artt. 726 e 727 c.c.; 4) il mancato frazionamento in natura del lastrico solare; 5) la deroga al sorteggio delle quote; 6) l’asserita non modificabilità dell’ordinanza istruttoria successiva alla sentenza non definitiva. Il coerede resistente proponeva appello incidentale, censurando il calcolo del conguaglio perché il giudice d’appello aveva determinato il saldo con un procedimento matematico errato, detraendo il credito da migliorie dalla differenza tra le quote reali e poi dividendo il risultato, invece di calcolare correttamente il valore della quota ideale e il conguaglio spettante alla parte che aveva ricevuto meno valore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e accolto il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi della ricorrente principale: il giuramento decisorio era inammissibile sia perché formulato in modo non coerente con la natura decisoria dell’istituto, sia perché fondato su circostanze tardivamente introdotte; la rinnovazione della CTU era rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la formazione delle quote e la scelta di non frazionare il lastrico solare erano conformi ai principi giurisprudenziali sulla divisione ereditaria; la deroga al sorteggio poteva essere giustificata da ragioni soggettive, come il pregresso godimento del bene; la censura contro l’ordinanza istruttoria non coglieva la ratio della decisione. Ha invece accolto il motivo incidentale sulla determinazione del conguaglio, affermando che il conguaglio va calcolato confrontando il valore della quota ideale con quello della quota concretamente assegnata, e non sulla differenza tra le due quote reali già formate. Cassata la sentenza d’appello limitatamente a tale punto, la Corte ha deciso nel merito e ha condannato la ricorrente principale a versare al fratello la somma di euro 43.178,39, oltre interessi legali dalla data dell’ordinanza al saldo. Confermate le spese dei gradi di merito come già regolate in appello, la ricorrente principale è stata anche condannata alle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma invocata per censurare la mancata ammissione del giuramento decisorio; la Corte ha tuttavia ritenuto il motivo infondato e ha valorizzato la disciplina sostanziale del giuramento decisorio e la preclusione sulle nuove allegazioni in appello.
Il giuramento decisorio deve avere contenuto realmente decisorio; non può essere usato per ottenere dall’avversario dichiarazioni di segno sfavorevole che assomiglino a un interrogatorio formale.
La richiesta di nuova CTU è stata ricondotta al potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione se motivato adeguatamente.
Richiamato in relazione alla divisione di beni non comodamente divisibili e alla scelta di mantenere indiviso il lastrico solare.
La formazione delle porzioni non richiede una perfetta omogeneità assoluta, ma una divisione proporzionata della massa con eventuali conguagli.
Nella divisione ereditaria occorre evitare eccessivi frazionamenti pregiudizievoli e può essere assegnato per intero un bene a una quota con compensazione mediante conguaglio.
Il sorteggio tra quote di uguale valore ha carattere tendenziale e può essere derogato per ragioni oggettive o anche soggettive, purché adeguatamente motivate.
Il lastrico solare è stato richiamato come bene che normalmente può restare in comunione per la sua funzione comune.
La Corte ha rilevato l’inconferenza del richiamo, perché nella specie la divisione era stata disposta con sentenza non definitiva e non con ordinanza ex art. 789 c.p.c.
Richiamato in relazione alla divisione ereditaria e ai criteri di attribuzione delle porzioni e dei conguagli.
Richiamato dal ricorrente incidentale nella censura sulla corretta determinazione del conguaglio.
Richiamato dal ricorrente incidentale nella censura sulla corretta determinazione del conguaglio.
Il vizio motivazionale non era deducibile in presenza di doppia conforme.
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata ai fini dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Previsto l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso principale è rigettato.
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione ereditaria, la formazione delle porzioni non esige una corrispondenza aritmetica perfetta tra i singoli lotti, essendo sufficiente che la ripartizione complessiva rispetti la proporzione tra le quote, con compensazione tramite conguaglio.
- Il conguaglio va calcolato prendendo come riferimento il valore della quota ideale spettante a ciascun condividente e confrontandolo con il valore della quota concretamente assegnata in natura; non è corretto partire dalla sola differenza tra i lotti reali e operare su di essa successive detrazioni.
- Il criterio del sorteggio tra quote di pari valore non ha carattere assoluto, ma tendenziale: il giudice può derogarvi quando ricorrano ragioni oggettive o anche soggettive di apprezzabile opportunità, purché la scelta sia adeguatamente motivata.
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, salvo carenza assoluta o manifesta illogicità della motivazione.
- Il giuramento decisorio è inammissibile se non ha contenuto realmente decisorio e, soprattutto, se viene utilizzato per introdurre in appello fatti o circostanze non tempestivamente allegati nel giudizio di primo grado.
- La deduzione del vizio motivazionale è preclusa quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado sulla medesima base fattuale e argomentativa, ricorrendo una doppia conforme.
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