Cassazione Civile, Ordinanza n. 13548/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La lite origina dalla dichiarazione di fallimento di una società di persone pronunciata dal Tribunale e confermata in reclamo dalla Corte d'appello. La società, in persona del legale rappresentante, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma il controricorrente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità per difetto di valida procura speciale: la procura allegata al ricorso sarebbe priva di riferimento alla sentenza impugnata, priva di data e identica a quella già rilasciata per il reclamo avverso la sentenza di fallimento. La Corte, esaminati gli atti acquisiti, rileva che la procura per cassazione è effettivamente coincidente, nel testo e nelle sottoscrizioni, con quella già conferita per il reclamo e dunque antecedente alla sentenza d'appello, con conseguente mancanza del requisito di specialità richiesto per il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché la procura speciale congiunta al ricorso non è idonea a soddisfare il requisito di specialità ex artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., essendo risultata sostanzialmente identica a quella utilizzata per il reclamo e quindi anteriore alla sentenza impugnata. Vengono poste le spese a carico dei ricorrenti in solido e viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Per il ricorso per cassazione è necessaria una procura speciale; il requisito di specialità non può mancare quando la procura è anteriore al provvedimento impugnato.
La procura può essere apposta su foglio separato materialmente congiunto all'atto, ma deve comunque essere speciale e riferibile al giudizio di cassazione.
Nei casi dubbi la procura va interpretata in senso conservativo, attribuendo alla parte la volontà di produrre effetti processuali validi.
È richiamato in chiave di principio di conservazione degli atti processuali, per favorire la validità dell'atto quando possibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
È richiamata come riforma dell'art. 83 c.p.c. rilevante ai fini del regime della procura alle liti.
l. n. 228/2012, art. 1, comma 17
È richiamata quale fonte che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la procura deve essere speciale e non può essere anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successiva alla notificazione del ricorso; la mancanza di uno di questi requisiti comporta inammissibilità.
- La procura congiunta materialmente al ricorso può essere valida anche se redatta su foglio separato e anche se priva di espresso riferimento alla sentenza da impugnare, purché dagli atti non risulti in modo certo la sua estraneità al giudizio di cassazione.
- Il principio di conservazione degli atti processuali non consente di sanare una procura che, per il suo contenuto e per la sua riferibilità temporale, risulti sicuramente destinata a un diverso giudizio e quindi non speciale per la cassazione.
- Ai fini delle spese processuali, la condanna del difensore non è ammissibile quando l'invalidità riguarda la procura della parte e non l'assenza totale di procura del difensore, poiché in tal caso il rapporto processuale con la parte resta comunque instaurato.
- Quando ricorrono i presupposti normativi, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta anche l'annotazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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