Cassazione Civile, Ordinanza n. 16204/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società l'utilizzo in detrazione dell'IVA in relazione a operazioni ritenute soggettivamente e oggettivamente inesistenti, inserite in un meccanismo di frode carosello del quale la contribuente sarebbe stata l'ultima cessionaria. La CTP aveva rigettato il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo non dimostrato il coinvolgimento della contribuente nella frode. L'Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società aveva resistito e proposto ricorso incidentale con dodici motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha dichiarato di avere definito la lite ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 (definizione agevolata delle controversie tributarie).
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Ha ritenuto perfezionata la causa estintiva perché la domanda di definizione corrispondeva alla presente lite, non risultava notificato alcun diniego entro il termine previsto e non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine successivo. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, e non è stata applicata la condanna al doppio contributo unificato perché il presupposto estintivo è sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
È richiamato quale base della definizione agevolata della controversia che determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018
"L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali..."
L'eventuale diniego doveva essere notificato entro il termine indicato; in mancanza di tale diniego, la definizione conserva efficacia.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
"in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto..."
In assenza di istanza di trattazione nel termine, il processo deve essere dichiarato estinto.
È richiamato dall'Amministrazione per la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica la condanna al doppio contributo unificato quando la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La definizione agevolata di una controversia tributaria, quando la domanda corrisponde esattamente alla lite pendente e non intervenga tempestivo diniego, determina l'estinzione del giudizio.
- Se entro il termine previsto non viene proposta istanza di trattazione dalla parte interessata, il processo deve essere dichiarato estinto.
- In presenza di estinzione del giudizio per causa sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non va disposta la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.
- Il silenzio dell'Amministrazione, in difetto di contestazioni dopo richiesta di chiarimenti, può essere valorizzato ai fini della verifica del perfezionamento della definizione agevolata.
Come è indicizzato
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