Cassazione Penale, Ordinanza n. 27931/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e in appello con rito abbreviato per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione ed errore di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge quanto al riconoscimento della recidiva. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alle attenuanti, ha valorizzato il fatto che il reato era stato commesso mentre l'imputato era agli arresti domiciliari; quanto alla recidiva, ha ritenuto corretta la valorizzazione della pluralità di precedenti, espressivi di una accentuata pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi di impugnazione, confermando implicitamente la decisione di merito sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul riconoscimento della recidiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
la condotta è stata riqualificata nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti
la recidiva è stata ritenuta correttamente applicabile in presenza di una pluralità di precedenti penali, indice di accentuata pericolosità sociale
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende richiede la verifica che la parte non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, è manifestamente infondato il motivo che censuri il diniego delle attenuanti generiche quando la decisione di merito sia sorretta da una motivazione non illogica e fondata su un dato concretamente valorizzabile, quale la commissione del fatto durante la sottoposizione dell'imputato agli arresti domiciliari.
- La recidiva può essere ritenuta correttamente applicata quando il giudice di merito valorizzi una pluralità di precedenti penali specificamente indicativi di una maggiore pericolosità sociale, senza che il ricorso a tale giudizio richieda ulteriori elementi se la motivazione è coerente e non contraddittoria.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure manifestamente infondate o già adeguatamente confutate dalla motivazione della sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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