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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34084/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di un fermo amministrativo conseguente a due cartelle di pagamento per IRPEF e addizionali regionali e comunali relative agli anni d’imposta 2014 e 2015. La contribuente aveva impugnato gli atti davanti al giudice tributario, ma i ricorsi erano stati respinti sia in primo che in secondo grado. In cassazione deduceva un unico motivo, prospettato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o error in procedendo, censurando la regolarità della notifica delle cartelle: sosteneva che, dopo la consegna del plico al portiere, non fosse stata inviata la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e che non risultassero svolte ricerche per individuare gli altri eventuali consegnatari preferenziali abilitati alla ricezione. La ricorrente richiamava norme del codice di procedura civile e della disciplina speciale sulla notificazione degli atti tributari e postali, assumendo che la notifica non fosse stata eseguita ritualmente. La Corte ha però rilevato che il ricorso non era autosufficiente, perché non indicava con precisione la fase processuale in cui i documenti richiamati erano stati prodotti, e comunque era infondato, poiché il giudice di merito aveva accertato in fatto che la notifica delle cartelle era avvenuta direttamente a mezzo posta da parte dell’agente della riscossione, fattispecie soggetta alla disciplina del servizio postale ordinario e non alla legge n. 890/1982.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, perché la ricorrente non aveva indicato in modo puntuale gli atti e i documenti su cui fondava la censura né la fase del giudizio in cui erano stati prodotti. Ha inoltre affermato che, comunque, il motivo era infondato, poiché la notifica delle cartelle era stata accertata dai giudici di merito come eseguita direttamente a mezzo posta dall’agente della riscossione: in tale ipotesi non si applica la disciplina più rigorosa della legge n. 890/1982, non è necessaria una successiva raccomandata informativa e la consegna del plico al domicilio del destinatario, con firma sul registro e sull’avviso di ricevimento, è sufficiente a perfezionare la notifica. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché la resistente si era costituita tardivamente solo per l’eventuale discussione orale. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge e l'error in procedendo non sono configurabili quando la censura mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari alla comprensione delle ragioni della censura, con indicazione specifica degli atti e dei documenti richiamati.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La parte deve fornire riferimenti idonei a identificare la fase del giudizio di merito in cui gli atti e i documenti richiamati sono stati prodotti o formati.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la ritualità della notifica, ma ritenuto non applicabile nella fattispecie ricostruita dai giudici di merito.

  • art. 148 c.p.c.

    Norma evocata dalla ricorrente nel sostenere l'irregolarità della notifica.

  • art. 149 c.p.c.

    Norma evocata dalla ricorrente nel sostenere l'irregolarità della notifica.

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    Norma evocata dalla ricorrente nel sostenere l'irregolarità della notifica.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale base della disciplina delle notifiche degli atti tributari.

  • art. 7, comma 3, L. n. 890/1982

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che non si applica alla notifica diretta a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione.

  • art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973

    La notifica della cartella esattoriale eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo posta è regolata dalle norme sul servizio postale ordinario; se effettuata in tal modo, non occorre la successiva raccomandata informativa.

  • art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal giudice di merito nel distinguere la notifica tramite ufficiale giudiziario dalla notificazione diretta a mezzo posta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2012

    In caso di rigetto dell'impugnazione va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha integrato la disciplina dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    La resistente si è costituita solo al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo, è necessario che l'atto sia autosufficiente: devono essere indicati con precisione i motivi di censura, gli atti e i documenti rilevanti e la fase processuale in cui essi sono stati prodotti, così da consentire il controllo diretto della Corte.
  • La violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del fatto: se la censura investe la ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito, il vizio è fuori dal perimetro del n. 3 dell'art. 360 c.p.c.
  • La notifica della cartella esattoriale eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo posta è soggetta alla disciplina del servizio postale ordinario; non si applicano le regole più rigorose della legge n. 890/1982 e non è necessaria una successiva raccomandata informativa.
  • Quando la cartella è spedita direttamente dall'agente della riscossione, la notifica si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario secondo le regole del servizio postale ordinario, essendo sufficiente la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del consegnatario legittimato.
  • La contestazione della ritualità della notifica, se fondata sulla sola contrapposizione a un diverso apprezzamento delle prove, non integra né violazione di legge né nullità processuale censurabile in cassazione, salvo specifiche anomalie motivazionali o travisamenti del fatto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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