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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32842/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un accordo sindacale del 25 settembre 2008, con il quale la società si era impegnata a incrementare l'occupazione nel periodo marzo 2009-aprile 2011 sia trasformando alcuni rapporti da part-time a full-time sia effettuando nuove assunzioni. I lavoratori sostenevano che la società, nel dare attuazione al piano, avesse selezionato i beneficiari senza rendere noti criteri oggettivi e trasparenti, preferendo anche nuove assunzioni esterne e trasformazioni di contratti a termine senza esplicitare i parametri seguiti. La Corte d'appello aveva ritenuto che tale opacità integrasse violazione degli obblighi di buona fede e correttezza e aveva liquidato, a favore dei lavoratori, un danno da perdita di chance pari al 20% della differenza retributiva tra part-time e tempo pieno. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e degli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo che l'accordo sindacale non prevedeva alcun criterio di selezione e rimetteva ampia discrezionalità all'azienda; 2) violazione delle norme su inadempimento e prova del danno, contestando che fosse stato dimostrato un danno patrimoniale certo o altamente probabile, e negando il carattere di danno in re ipsa; 3) violazione dei criteri di liquidazione equitativa, perché la quantificazione del pregiudizio sarebbe stata apodittica e priva di adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non aveva affermato l'esistenza di un diritto soggettivo automatico alla trasformazione dell'orario, ma aveva valorizzato l'obbligo di trasparenza e imparzialità nella selezione tra lavoratori appartenenti a una platea di idonei. Nel merito, la Cassazione ha affermato che, quando il datore di lavoro esercita un potere discrezionale di selezione tra più lavoratori fungibili per assegnare un beneficio o una progressione, gli obblighi di buona fede e correttezza impongono motivazione ed esteriorizzazione dei criteri, così da evitare arbitrarietà e consentire il controllo dell'operato datoriale. L'omessa indicazione dei criteri, anche in giudizio, integra inadempimento contrattuale risarcibile. Ha inoltre confermato che, in presenza di tale inadempimento, il danno da perdita di chance è risarcibile e può essere liquidato equitativamente quando sia impossibile o estremamente difficile provarne l'esatto ammontare; la prova piena della certezza del risultato favorevole non è necessaria. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato ai fini dell'interpretazione dell'accordo sindacale; la Corte precisa che la sentenza d'appello non aveva fondato la decisione su un diritto automatico alla trasformazione, ma sull'obbligo di trasparenza nella selezione.

  • art. 1363 c.c.

    invocato come criterio interpretativo del testo dell'accordo, ma la censura è stata ritenuta non colta rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 1374 c.c.

    richiamato in combinazione con le norme di interpretazione e con i doveri di correttezza e buona fede.

  • art. 1175 c.c.

    esprime il dovere di correttezza che, nel rapporto di lavoro, limita l'esercizio del potere discrezionale datoriale e impone trasparenza nelle scelte.

  • art. 1375 c.c.

    esprime il dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, che impone motivazione e criteri oggettivi nella selezione del personale.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per la configurabilità dell'inadempimento datoriale derivante dalla mancata trasparenza nella selezione.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento.

  • art. 1256 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella ratio della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la prova del danno; la Corte afferma che, in presenza di inadempimento certo, il danno da chance può essere liquidato probabilisticamente ed equitativamente.

  • art. 1226 c.c.

    consente la liquidazione equitativa del danno quando la prova del preciso ammontare sia impossibile o estremamente difficile.

  • art. 8 d.lgs. n. 61/2000

    richiamato in relazione alla quantificazione del danno per trasformazione dell'orario di lavoro.

  • art. 2 Cost.

    richiamato come fondamento costituzionale dei doveri di solidarietà che permeano il rapporto di lavoro e sorreggono gli obblighi di buona fede e correttezza.

  • art. 30, comma 1, legge n. 183 del 2010

    richiamato per sottolineare che il giudice non controlla il merito delle scelte organizzative del datore, ma resta fermo il limite degli obblighi di buona fede e correttezza.

  • art. 97 Cost.

    richiamato in via analogica a sostegno del principio di imparzialità come principio immanente dell'ordinamento.

  • art. 91 c.p.c.

    fondamento della condanna alle spese in base alla soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro, quando il datore deve scegliere tra più lavoratori fungibili per assegnare un beneficio o un ampliamento dell'orario, il potere discrezionale non è libero da vincoli: gli obblighi di buona fede e correttezza impongono trasparenza, criteri oggettivi e motivazione della scelta.
  • La mancata esteriorizzazione dei criteri seguiti nella selezione del personale, se impedisce il controllo sulla non arbitrarietà dell'operato datoriale, integra inadempimento contrattuale risarcibile anche in assenza di una clausola contrattuale che predetermini espressamente quei criteri.
  • Il danno da perdita di chance è risarcibile quando l'inadempimento abbia precluso al lavoratore la concreta possibilità di ottenere il risultato favorevole; non è necessaria la prova che l'esito sarebbe stato certamente in suo favore.
  • Quando l'esatta quantificazione del danno da chance sia impossibile o estremamente difficile, il giudice può procedere a liquidazione equitativa, purché il ragionamento sia ancorato a elementi ragionevoli e al nesso tra inadempimento e perdita della possibilità favorevole.
  • In sede di legittimità, la censura sull'interpretazione di un accordo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRMoraInadempimentoSpese di lite
RamiLavoroContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaDanno non patrimoniale

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