Cassazione Penale, Sentenza n. 40448/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per rapina aggravata (artt. 110, 628 c.p.) e per porto di arma (art. 4, L. 18 aprile 1975 n. 110). Il ricorrente deduceva: 1) illegittima acquisizione e utilizzabilità delle videoregistrazioni tratte da sistemi di videosorveglianza private per violazione della privacy e dell'art. 189 c.p.p.; 2) mancanza di motivazione sull'individuazione dell'imputato come autore della rapina; 3) errata qualificazione del concorso e della rilevanza penale del porto d'arma (contestando la sussistenza del concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. e chiedendo la riqualificazione ai fini dell'art. 116 c.p. o della lieve entità ex art. 4, comma 3, L. n. 110/1975); 4) mancata valutazione del concorso anomalo; 5) vizio nell'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.); 6) erronea esclusione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e ha confermato la correttezza della sentenza di appello. Motivazioni principali: le videoregistrazioni provenienti da privati sono documenti acquisibili ex art. 234 c.p.p. e non sono inutilizzabili per mera violazione della privacy, in quanto la tutela della riservatezza cede rispetto alle esigenze di accertamento probatorio; la scelta del rito abbreviato limita le censure sulle forme di acquisizione della prova salvo che non ricorra un divieto probatorio assoluto; la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'identificazione dell'imputato ricorrendo a conoscenza pregressa degli operanti, all'analisi dei fotogrammi e a dichiarazioni confessorie; la ricostruzione del concorso ex art. 110 c.p. è fondata su elementi oggettivi (accompagnamento al luogo, travisamento, disponibilità del sacchetto, uso del coltello) ed è corretta l'esclusione del concorso anomalo ex art. 116 c.p.; il porto di arma non è riqualificabile nella fattispecie di lieve entità alla luce dell'uso intimidatorio del coltello; l'applicazione della recidiva è adeguatamente motivata con riferimento ai precedenti e alla capacità delinquenziale; il diniego delle attenuanti generiche è decisione di merito congruamente motivata. Conseguenze: respinto il ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Il concorso di persone è stato ritenuto configurabile perché l'evento (rapina con uso di arma) era concordato e prevedibile tra i correi; esclusa la configurazione come concorso anomalo ex art. 116.
Codice penale, art. 628, primo e terzo comma
Articolazione della fattispecie di rapina aggravata cui l'imputato è stato ritenuto responsabile; la Corte ha confermato la sussistenza degli elementi aggravanti (uso di arma, travisamento).
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Contestato il porto d'arma in luogo pubblico; la Corte di merito ha escluso la lieve entità (art. 4, comma 3) in ragione dell'utilizzo intimidatorio del coltello e delle concrete circostanze del fatto.
Codice di procedura penale, art. 189
Richiamata dalla difesa in tema di prove atipiche e contraddittorio; la Cassazione ha affermato che le contestazioni di forme di assunzione della prova nel rito abbreviato non comportano necessariamente inutilizzabilità, salvo divieti probatori specifici.
Codice di procedura penale, art. 234
Le videoregistrazioni effettuate da privati sono qualificabili come prove documentali acquisibili ex art. 234, per cui i fotogrammi estrapolati non costituiscono prove patologicamente inutilizzabili.
Costituzione, art. 15
Richiamato in confronto rispetto a questioni sulla segretezza delle comunicazioni (tabulati): la Corte ha distinto il caso degli strumenti automatizzati di raccolta dati dalla acquisizione di immagini da CCTV private.
Norma sul concorso anomalo: la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti perché l'evento diverso non fosse neppure voluto come possibile conseguenza; pertanto applicabile il concorso ex art. 110.
Codice penale, art. 99, quarto comma
Sull'uso della recidiva facoltativa: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito circa l'affidamento della recidiva quale indice della capacità delinquenziale e pericolosità dell'imputato.
Sull'esclusione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che si tratta di valutazione di merito che necessita di motivazione congrua ma non di valutazione esaustiva di ogni elemento prospettato dalla difesa.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa del ricorso.
Massime di principio
- Le videoregistrazioni realizzate da privati con telecamere di sicurezza possono essere acquisite come documenti ex art. 234 c.p.p. e non sono automaticamente inutilizzabili per questioni di privacy: la tutela della riservatezza cede, entro limiti, alle esigenze probatorie del processo penale.
- Nel rito abbreviato il ricorrente accetta il giudizio "allo stato degli atti" e può censurare l'utilizzabilità delle prove solo se sussiste un divieto probatorio preciso e assoluto; censure meramente formali o valutative sono in gran parte inammissibili.
- Per distinguere tra concorso ex art. 110 c.p. e concorso anomalo ex art. 116 c.p. occorre valutare se l'evento diverso sia stato voluto o risultasse prevedibile e fatto oggetto della concertazione tra i correi: la prevedibilità e la partecipazione attiva (accompagnamento, travisamento, ruoli) giustificano il concorso ex art. 110.
- La qualificazione del porto d'arma come ipotesi di lieve entità (art. 4, comma 3, L. n. 110/1975) richiede valutazione concreta della quantità, potenzialità e dell'uso intimidatorio dell'arma; l'uso effettivo per minaccia esclude la lieve entità.
- L'applicazione della recidiva facoltativa richiede motivazione specifica: il giudice deve spiegare come i precedenti e il tipo di reati dimostrino una maggiore pericolosità, ma la valutazione è soggetta a sindacato limitato in Cassazione se adeguatamente argomentata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di merito che può essere motivata con riferimento ad uno o pochi elementi ritenuti decisivi; l'assenza di considerazione di ogni singolo elemento favorevole non inficia la decisione se la motivazione è congrua.
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