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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 806/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo (art. 311 c.2 c.p.p.) relativo alle giacenze di prodotto nello stabilimento di Ghemme. Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di fumus del reato previsto dall'art. 5 lett. b) legge n. 283/1962 (si sarebbe dedotto solo dall'assenza di tracciabilità senza accertamenti tecnici e senza prova di inosservanza delle norme igienico-sanitarie); 2) la mancanza di fumus in relazione allauto-riciclaggio per assenza di individuazione del reato presupposto; 3) l'assenza del periculum in mora perché la violazione dell'art. 5 lett. b) non comporterebbe confisca obbligatoria e perché non sarebbe ammissibile il sequestro preventivo su beni già sottoposti a sequestro probatorio. In corso di causa il difensore ha depositato motivi nuovi e ha rinunciato a parte della doglianza dopo la revoca del sequestro probatorio dal G.i.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato i limiti del sindacato in cassazione sulle ordinanze di sequestro preventivo (revisione possibile solo per violazione di legge o vizi radicali della motivazione). Sul punto del fumus ha ritenuto sufficiente la astratta sussumibilità del fatto nelle fattispecie contestate, richiamando la giurisprudenza secondo cui la preparazione di alimenti in violazione delle disposizioni sulla tracciabilità integra il reato di cui all'art. 5 lett. b) L. 283/1962. Ha individuato come reato presupposto dell'auto-riciclaggio l'art. 516 c.p. (ipotesi di vino sofisticato ceduto con passaggi fittizi) e ha ritenuto sussistente il periculum in mora perché i prodotti in cattivo stato di conservazione sono destinati a confisca obbligatoria e non possono essere restituiti (richiamo all'art. 324 c.7 c.p.p. e alla sentenza Sezioni Unite n. 36959/2021). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione sulle ordinanze di sequestro preventivo: impugnabilità ammessa per violazione di legge o vizi motivazionali radicali.

  • art. 311, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per l'adozione del sequestro preventivo impugnato; disciplina i presupposti del sequestro preventivo.

  • art. 5 lett. b) legge 30 aprile 1962, n. 283

    impiego nella preparazione di alimenti o bevande, la vendita, la detenzione per vendere o la somministrazione ... di sostanze alimentari 'in cattivo stato di conservazione'

    La violazione delle disposizioni sulla tracciabilità e la detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione integra il reato previsto; per tali prodotti è prevista la confisca obbligatoria.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Norma sull'auto-riciclaggio; richiede l'esistenza di un reato presupposto, ma ai fini del fumus può essere ritenuta la sussistenza sulla base della descrizione fattuale astratta.

  • art. 516 cod. pen.

    Individuato dal provvedimento come reato presupposto collegato alla sofisticazione del vino e alle cessioni fittizie; a livello di fumus è ritenuto sufficiente per ricondurre la condotta nell'ambito dell'auto-riciclaggio.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Prevede il divieto di restituzione delle cose la cui confisca sia obbligatoria; applicabile sia al sequestro preventivo sia al sequestro probatorio, rendendo rilevante il periculum quando l'oggetto è confisca‑abile ex lege.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 36959 del 2021

    Conferma che, nelle ipotesi di sequestro di cose la cui fabbricazione, uso, detenzione o alienazione costituisce reato, la motivazione può limitarsi a dimostrare l'appartenenza del bene al novero dei beni confiscabili ex lege.

  • Giurisprudenza di legittimità su fumus e limiti del sindacato (es. Sez. U. n. 25932/2008 e altre)

    Principio secondo cui, ai fini del sequestro preventivo, è sufficiente il fumus commissi delicti inteso come astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato, e la cassazione sindaca solo vizi di diritto o motivazioni radicalmente carenti.

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sulle ordinanze di sequestro preventivo è molto limitato: si interviene solo per violazione di legge o motivazione radicalmente carente.
  • Per il sequestro di prodotti alimentari è spesso sufficiente, a livello di fumus, la astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di art. 5 L. 283/1962 quando manchi la tracciabilità: non sempre occorrono accertamenti tecnici approfonditi in fase cautelare.
  • Quando la legge prevede la confisca obbligatoria di determinati beni (es. alimenti in cattivo stato di conservazione), il periculum in mora può desumersi dalla sola appartenenza del bene al novero dei beni confiscabili (Sez. U. 36959/2021); in tali casi il sequestro è giustificato per evitare la perdita dell'effetto ablativo.
  • L'accusa di auto-riciclaggio richiede un reato presupposto, ma ai fini cautelari l'indicazione plausibile del reato presupposto (anche in termini descrittivi, p.es. art. 516 per cessioni fittizie) può essere ritenuta sufficiente a configurare il fumus.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe documentare con elementi concreti la tracciabilità e lo stato dei prodotti già in fase di riesame cautelare e, se possibile, ottenere accertamenti tecnici tempestivi per contrastare l'allegazione della confisca obbligatoria.

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