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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40190/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, ha rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione ai criteri di commisurazione della pena di cui all'art. 133 c.p., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe considerato le disagiate condizioni economiche dell'imputato. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso si limitava a reiterare censure già proposte in appello e già respinte con motivazione congrua, senza un effettivo confronto critico con le ragioni della decisione impugnata. Ha inoltre evidenziato che il giudice di merito aveva valutato i precedenti penali, le modalità esecutive della condotta, l'esiguità del danno e del pericolo, escludendo la particolare tenuità del fatto ma riducendo comunque la pena rispetto al primo grado, ritenendola eccessiva e sproporzionata.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato quale base del vincolo della continuazione contestato insieme al reato di spaccio

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice relativa alla detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in lieve entità, contestata nel caso concreto

  • art. 133 c.p.

    criteri per la determinazione della pena che il giudice di merito ha applicato valorizzando precedenti penali, modalità della condotta e offensività del fatto

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • La determinazione del trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato in modo logico e non manifestamente illogico sull'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico le stesse doglianze già formulate in appello e già esaminate, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della decisione impugnata.
  • Ai fini della commisurazione della pena, il giudice può valorizzare precedenti penali, modalità esecutive della condotta e modesto disvalore dell'offesa, anche per ridurre la pena rispetto al primo grado pur escludendo la particolare tenuità del fatto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCaporalato
RamiReati in materia di lavoro
IstitutiOnere della prova

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