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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40107/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che il motivo fosse non specifico e che mirasse, in realtà, a una rivalutazione del merito preclusa al giudice di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la qualificazione giuridica del fatto fosse erronea perché non era stato riconosciuto il suo asserito concorso nel reato presupposto, indicato come falsificazione di un assegno (richiamati gli artt. 485 e 491 c.p.). La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza riproduceva pedissequamente questioni già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione di merito, e si risolveva in una mera contestazione di fatto, inammissibile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano motivato in modo congruo e immune da vizi sulla configurabilità della ricettazione e sull'insussistenza della partecipazione del ricorrente alla falsificazione dell'assegno.

Norme richiamate

  • art. 485 c.p.

    Richiamato solo come riferimento al reato presupposto asseritamente collegato alla falsificazione dell'assegno; la Corte non ne affronta la disciplina sostanziale, limitandosi a rilevare che la partecipazione a tale fatto non era emersa.

  • art. 491 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 485 c.p. quale norma evocata dal ricorrente per sostenere il concorso nel reato presupposto; non è oggetto di autonoma applicazione nel provvedimento.

  • art. 625 c.p.p.

    Non citato nel testo fornito.

  • art. 606 c.p.p.

    La decisione presuppone il limite del sindacato di legittimità sui vizi dedotti con il ricorso, ribadendo che non è consentita una nuova valutazione del fatto.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Richiamata per il principio secondo cui alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, attività riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza una critica specifica e argomentata della motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze che si risolvono in una diversa lettura del compendio probatorio o in contestazioni meramente fattuali sono inammissibili quando non evidenziano reali vizi di violazione di legge o di motivazione.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di prova e nella ricostruzione del fatto, salvo il controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.
  • Quando la sentenza di merito esplicita in modo congruo le ragioni della qualificazione giuridica del fatto e dell'esclusione di ulteriori concorrenti nel reato presupposto, il ricorso che non si confronti puntualmente con tale percorso argomentativo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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