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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40110/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Il ricorso articolava due censure: (1) violazione di norme processuali per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, con riferimento alla diversa indicazione della data di commissione del reato contestato al capo b), sostenendo che ciò avrebbe integrato un "fatto diverso" non ritualmente contestato, con lesione del diritto di difesa; (2) violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione del reato, assumendo che il termine fosse ormai maturato. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto al primo, perché la modifica della sola data del reato, senza alterazione dei tratti essenziali della contestazione, non integra modifica dell'imputazione rilevante ex art. 516 c.p.p.; quanto al secondo, perché il ricorso non si confrontava con la recidiva specifica, mai esclusa, che incide sul calcolo della prescrizione e sulla sua proroga, sicché il termine non risultava maturato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. In particolare, ha escluso sia il dedotto difetto di correlazione tra accusa e sentenza per la diversa indicazione della data del fatto, sia la maturazione della prescrizione, applicando il principio secondo cui la recidiva qualificata incide sul calcolo e sulla proroga del termine prescrizionale.

Norme richiamate

  • art. 516 c.p.p.

    modifica in udienza del capo di imputazione

    La diversa indicazione della data del reato non costituisce modifica dell'imputazione se non altera la contestazione nei suoi tratti essenziali e non pregiudica l'individuazione del fatto né il diritto di difesa.

  • art. 157, comma 2, c.p.

    Il termine di prescrizione del reato va determinato anche considerando l'aumento derivante dalla recidiva qualificata, che incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    In presenza di atti interruttivi, la recidiva qualificata rileva anche sulla misura della proroga del termine di prescrizione.

  • art. 99, comma 2, c.p.

    La recidiva specifica comporta un aumento del termine di prescrizione nel caso concreto esaminato.

  • art. 69 c.p.

    La recidiva era stata ritenuta equivalente a una circostanza attenuante di speciale tenuità nel giudizio di bilanciamento, ma ciò non ne comportava l'esclusione ai fini della prescrizione.

  • art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU

    La disciplina della prescrizione, incidendo sul calcolo del tempo necessario a prescrivere, non integra una violazione del ne bis in idem convenzionale.

Massime di principio

  • La modifica della sola data del fatto, quando non incide sulla sostanza della contestazione e non introduce un nuovo nucleo fattuale, non determina difetto di correlazione tra accusa e sentenza né impone la contestazione di un fatto diverso.
  • Ai fini del giudizio di correlazione tra imputazione e sentenza occorre verificare se la variazione abbia alterato i tratti essenziali del fatto e compromesso la possibilità per l'imputato di difendersi; in mancanza, la censura è infondata.
  • La recidiva qualificata o specifica, se non esclusa dal giudice di merito, deve essere considerata nel calcolo del termine di prescrizione e nella sua eventuale proroga in presenza di atti interruttivi.
  • La diversa valutazione della recidiva nel bilanciamento ex art. 69 c.p. non ne elimina gli effetti legali sul regime prescrizionale.
  • La disciplina della prescrizione non rientra nell'ambito di tutela del ne bis in idem sostanziale, sicché il suo computo più severo per effetto della recidiva non viola l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoRecidiva

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