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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40109/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva. Dalla motivazione emerge che la Corte territoriale aveva commisurato il trattamento sanzionatorio valorizzando lo stadio avanzato del tentativo di rapina impropria e la condotta particolarmente aggressiva tenuta dall'imputata. Il ricorso mira quindi a ottenere una riduzione della pena per asserita sproporzione della pena base e/o degli aumenti e diminuzioni applicati.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che la doglianza sulla graduazione della pena non è consentita in sede di legittimità quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito e che, comunque, essa è manifestamente infondata perché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. La motivazione della sentenza impugnata è ritenuta adeguata, avendo il giudice di merito richiamato elementi specifici e rilevanti per giustificare la pena. Ne conseguono la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve muoversi entro i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena deve essere compiuta considerando i parametri legali relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sulla determinazione della pena non è, di regola, deducibile in cassazione quando si risolve nella richiesta di una diversa valutazione del merito sulla congruità della pena irrogata.
  • La graduazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o difetto di motivazione nei limiti del controllo di legittimità.
  • È sufficiente, ai fini della tenuta motivazionale della dosimetria, il richiamo a elementi concreti e specifici del fatto e della condotta dell'imputato che giustifichino la scelta sanzionatoria.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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