Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40111/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 12 dicembre 2024, deducendo un vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta difensiva di applicazione delle pene sostitutive della pena detentiva. La richiesta era stata formulata specificamente all'udienza di discussione in appello. Secondo la difesa, il diniego sarebbe stato immotivato o comunque viziato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudice di merito aveva dato conto, a pagina 2 della sentenza impugnata, del fatto che lo stato di detenzione dell'imputato per altra causa, in espiazione pena, risultava ostativo alla predisposizione di eventuali programmi di trattamento, rendendo il diniego non illogico né arbitrario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello sul diniego delle sanzioni sostitutive fosse sorretta da motivazione congrua e immune da evidenti illogicità, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito non sindacabile in cassazione se non nei casi di mero arbitrio o motivazione manifestamente illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato solo indirettamente come ambito del ricorso; il testo non ne sviluppa l'applicazione.

  • art. 133 c.p.

    Norma implicitamente evocata nella valutazione discrezionale del giudice di merito sulle sanzioni sostitutive, da sorreggere con motivazione concreta e non illogica.

Massime di principio

  • In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di merito può respingere la richiesta dell'imputato quando la motivazione dia conto, in modo specifico e concreto, di elementi negativi tali da escludere la prognosi favorevole sulla funzione rieducativa della pena sostitutiva, sul contenimento del rischio di recidiva e sull'osservanza delle prescrizioni.
  • Il diniego della sostituzione della pena detentiva rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non in presenza di mero arbitrio o di motivazione manifestamente illogica.
  • Lo stato di detenzione dell'imputato per altra causa può costituire ragione ostativa alla predisposizione di programmi di trattamento e giustificare il rigetto della richiesta di pene sostitutive, se tale dato è valorizzato in motivazione in modo congruo.
  • Il ricorso per cassazione fondato sulla censura del mancato accoglimento di una richiesta di pene sostitutive è inammissibile quando si risolva in una critica alla valutazione discrezionale del giudice di merito, senza evidenziare un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.